Scopriamo se ci spetta la tredicesima mensilità di stipendio, a quanto ammonta e come è tassata

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Molti contratti collettivi di lavoro prevedono il diritto alla tredicesima mensilità. Tuttavia, può accadere che non si sappia come calcolarla, né la data di erogazione e la sua tassazione. È bene, tuttavia, che il lavoratore conosca quali sono i suoi diritti e come farli valere. In tal senso, si specifica che detta mensilità aggiuntiva non è prevista dalla legge ma dovuta sulla base dei contratti collettivi. Ciò, naturalmente, nel caso in cui la prevedano.

Scopriamo, dunque, in quest’articolo, se ci spetta la tredicesima mensilità di stipendio, a quanto ammonta e come è tassata. Chiarito quando essa spetti, cerchiamo di approfondire gli altri dettagli. Normalmente, poiché la sua funzione è quella di sostenere economicamente le famiglie durante le festività natalizie, viene erogata a dicembre. In merito al suo ammontare, poi, possiamo dire che, generalmente, essa corrisponde ad una mensilità della retribuzione. Anche in questo caso, tuttavia, è il CCNL a definirne l’ammontare.

Scopriamo se ci spetta la tredicesima mensilità di stipendio a quanto ammonta e come è tassata

Per quanto riguarda il calcolo, la tredicesima è un istituto retributivo a maturazione progressiva. Ciò vuol dire che essa matura di pari passo con lo svolgersi del rapporto di lavoro. In particolare, per ogni mese, il dipendente matura un rateo mensile pari all’ammontare della tredicesima diviso 12. L’importanza del sistema di calcolo si evidenzia nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro inizi durante l’anno. In tal caso, il dipendente avrà diritto al pagamento dei soli ratei maturati dall’inizio della prestazione lavorativa. Quindi, ad esempio, se il lavoratore viene assunto a settembre, gli spetteranno solo 3 mensilità aggiuntive. Ciò, se la tredicesima viene pagata a dicembre. Invece, se il rapporto inizia nel corso del mese, il rateo matura dopo almeno 15 giorni di lavoro.

Diritto alla tredicesima in caso di cessazione e sospensione del rapporto

Allo stesso modo, in caso di cessazione del rapporto, al dipendente spetteranno tutti i ratei maturati sino a quel momento. Per quanto attiene alla tassazione, poi, si specifica che la tredicesima ha natura retributiva. Quindi, è soggetta sia a tassazione IRPEF sia a contribuzione previdenziale. Il datore di lavoro provvederà, dunque, ad effettuare le relative trattenute. Queste operazioni dovranno risultare dalla busta paga consegnata al dipendente. In caso di sospensione del rapporto di lavoro, invece, funziona diversamente. Infatti, il diritto alla mensilità aggiuntiva presuppone lo svolgimento del rapporto di lavoro. Sicché, in caso di ferie, riposi, maternità, malattia o infortunio, la tredicesima maturerà normalmente. All’opposto, in caso di aspettativa non retribuita o sospensione a zero ore in cassa integrazione, essa non dovrebbe maturare. Tuttavia, per sicurezza, è sempre preferibile controllare cosa prevedono le disposizioni del CCNL, applicato al rapporto di lavoro.