Il bonus ristrutturazioni rappresenta uno degli interventi più interessanti lanciati dal Governo per contrastare la crisi nel settore edilizio. Tuttavia, poiché il beneficio assicura grandi vantaggi per chi effettua degli interventi nei settori contemplati, sono state apprestate anche delle tutele contro i detrattori. Quindi, accanto al beneficio, sono state predisposte sanzioni contro chi si avvale del Superbonus al 110%, senza averne titolo. Il comportamento violativo si sostanzia nella detrazione con un credito d’imposta non spettante oppure inesistente. Quindi, il consiglio è quello di non farsi tentare dal fare lavori di ristrutturazione gratis, beneficiando del Superbonus 110% attraverso una dichiarazione falsa. In altri termini, la sanzione scatta se si chiede la maxi-detrazione fiscale, pur sapendo di non possederne i requisiti necessari.
Sanzioni contro i furbi della maxi detrazione
Quindi, si è detto che vi sono sanzioni contro chi si avvale del Superbonus 110% senza averne titolo. Sanzioni previste dal Governo anche piuttosto pesanti contro i furbi della maxi detrazione. Se, infatti, l’Agenzia delle Entrate riscontra l’insussistenza, anche solo parziale, dei requisiti, commina una multa.
Inoltre, in caso di attestazioni o asseverazioni dei professionisti non veritiere vengono meno i benefici e ricorrono sanzioni amministrative. Se, poi, il fatto costituisce reato, vi sono conseguenze anche penali. In pratica, il contribuente dovrà restituire le somme contestate e versare gli interessi, oltre alle sanzioni. Dall’altra parte, i fornitori e cessionari che usano il credito d’imposta ricevuto dal contribuente rispondono nel limite dell’utilizzo irregolare del credito stesso. Tuttavia, chi ha ricevuto il credito, se l’ha avuto in buona fede, non perde il diritto ad utilizzarlo.
Il tutto, anche se si dimostra che il contribuente non aveva diritto al superbonus. Per quanto attiene, poi, all’importo delle sanzioni, esse variano a seconda dell’irregolarità commessa. Ad esempio, nel caso in cui il credito d’imposta sia esistente ma non spettante, la sanzione è pari al 30% del credito utilizzato. Se, invece, il credito è inesistente, la sanzione va dal 100% al 200% della misura dei crediti. In più, non ci sarà la possibilità di effettuare un pagamento agevolato. Inoltre, cessionario e fornitore risponderanno in solido con il beneficiario del superbonus per l’infrazione commessa.
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