Ritenuta d’acconto: come scomputarla senza certificazione

ritenute d'acconto

Lo scenario è sempre lo stesso. Quando si avvicina la scadenza si prospetta il solito problema: il mancato invio da parte del sostituto d’imposta della certificazione relativa alle ritenute d’acconto.

La ritenuta d’acconto e la certificazione della ritenuta d’acconto

Partiamo dall’inizio. La ritenuta d’acconto è la trattenuta che viene effettuata sulle somme pagate sui compensi di collaboratori come professionisti, amministratori di condominio, agenti e rappresentanti e varia in relazione al tipo di reddito a cui si applica. Di fatto una parte del compenso non viene pagata al collaboratore ma direttamente allo Stato come acconto sulle imposte che il collaboratore stesso dovrà versare.

La certificazione della ritenuta d’acconto è invece un documento che occorre emettere quando sono state effettuate delle trattenute a titolo di ritenuta d’acconto.

Fin qui il processo è semplice e lineare. Il problema nasce quando, all’avvicinarsi delle scadenze fiscali previste dalla legge, coloro che hanno subito una trattenuta a titolo di ritenuta d’acconto si trovano senza la certificazione suddetta. Un problema comune che regala qualche grattacapo in più ad avvocati, commercialisti, geometri e addetti ai lavori che, trascorso il termine stabilito dalla legge, devono comunque sollecitare l’invio del documento.

La soluzione?

La soluzione c’è ed è anche molto semplice. Oggi è possibile scomputare la ritenuta d’acconto senza la presenza della certificazione, secondo una risoluzione del 2009 emanata dall’Agenzia delle Entrate. Il professionista che non sia entrato in possesso della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta, in caso di verifica fiscale, deve essere in grado di produrre il documento bancario o di altri istituti finanziari dove sia indicato chiaramente l’importo percepito al netto della ritenuta d’acconto. Ovviamente il presupposto è che ci sia un pagamento tracciabile quindi avvenuto tramite carta di credito o bonifico bancario.

Nello specifico il professionista deve fornire in caso di controllo fiscale sono:

  • la documentazione bancaria che attesta quanto percepito
  • copia della fattura emessa
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio in cui il soggetto dichiara, sotto la sua responsabilità, che la documentazione fornita si riferisce a quella determinata fattura che è stata regolarmente contabilizzata.

In conclusione

Una soluzione, come abbiamo visto, pratica e veloce che ha però bisogno di un antefatto necessario: il pagamento non deve essere avvenuto in contanti. In tal caso, non si può fare lo scomputo. Negli altri casi, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate è un escamotage utile e necessario per evitare lo sport più diffuso dopo il 31 marzo di ogni anno: la rincorsa del cliente da parte di commercialisti & co.!

Franco Laureana

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