Considerato il periodo post Covid, cominciamo dicendovi che il Decreto Cura Italia ha sospeso i termini per i ricorsi contro le multe dal 10 marzo al 3 aprile in tutta Italia. I termini per il ricorso, di cui parleremo, decorreranno quindi dal 4 aprile 2020. Quando ricevete una multa sopra troverete l’indicazione della possibilità del pagamento in misura ridotta. In pratica, se la pagate antro 5 giorni dal ricevimento, avete uno sconto del 30%.
Altrimenti potete pagare entro 60 giorni in misura intera. Se non pagate entro massimo 60 giorni, la multa diventa definitiva, ed in futuro riceverete perciò la relativa cartella esattoriale per l’esecuzione forzata. Finchè non sono passati 60 giorni potete organizzarvi per il ricorso. Tutto come previsto dall’art. 202 del Codice della Strada.
Ricorso contro una multa, quando e come
Ricorso per vizi formali
Prima di tutto verificate se il verbale presenti vizi formali. Per esempio la targa della vostra auto trascritta male, oppure se il verbale sia illeggibile in alcune parti. Tutti motivi validi per il ricorso al Giudice di Pace.
Ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto
Il ricorso al Giudice di Pace va presentato entro 30 giorni da quando riceviamo la multa, mentre quello al Prefetto entro 60 giorni. Non è l’unica differenza. Il prefetto è un’autorità amministrativa, non è un gudice. Quindi questo tipo di ricorso è più adatto in caso di vizi amministrativi dell’atto. Per esempio gli errori formali di cui parlavamo prima.
Se invece è necessario esaminare circostanze di fatto o sentire testimoni è consigliabile il ricorso al Giudice di Pace. Attenzione però ai tempi più brevi: 30 giorni e non 60.
Altra importante differenza: se il Prefetto respinge il vostro ricorso deve obbligatoriamente condannarvi al pagamento del doppio della multa iniziale. Invece con il ricorso al Giudice di Pace, anche se all’inizio dovrete pagare alcuni importi per l’avvio del procedimento, l’aumento della sanzione è escluso. Al massimo potrete essere condannati al pagamento delle spese legali della controparte, ossia dell’amministrazione che ha fatto la multa. In generale, però, i Giudici di Pace non condannano il privato alle spese legali dell’amministrazione.
Le indicazioni fin qui fornite valgono in generale per ogni tipo di multa subita. Per esempio per divieto di sosta, transito in Ztl, eccesso di velocità rilevato con autovelox.
Un caso particolare: la multa già pagata
Anche se avete già pagato la multa, ritenendovi colpevoli, può darsi che per errore riceviate a casa una seconda richiesta di pagamento. Vi consigliamo di conservare le ricevute di pagamento delle multe. Se ci avete dato ascolto vi basterà scrivere una istanza di revoca in autotutela, indirizzandola all’amministrazione che vi ha fatto la multa. Dovrete allegare la ricevuta di pagamento.
Attenzione al decorso dei termini per il ricorso. Aver presentato all’amministrazione una domanda di revoca in autotutela non sospende i giorni che avete per fare ricorso. Quindi se l’amministrazione vi scrive, a breve, che accoglie la vostra domanda, dovete velocemente organizzarci per il ricorso. In questo caso avete buone possibilità che il Giudice di Pace condanni l’amministrazione a pagare a voi le spese legali ed anche a rimborsarvi le spese vive che avete pagato per dare inizio al ricorso.