A fronte di un termine inglese quale “reverse charge”, la prima domanda che si ci pone è: cos’è ? Letteralmente, esso significa sanzione invertita e consiste in un sistema di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, che ne determina l’inversione contabile. Nelle ipotesi in cui opera, infatti, l’Iva non deve essere pagata dal fornitore di beni o dal prestatore di servizi, come di norma avviene, bensì dall’acquirente/cessionario. Detto meccanismo mira ad evitare che, nei rapporti intracomunitari, la detrazione di Iva applicata da fornitori esteri sia, in conseguenza, incassata da Stati esteri. Ciò, evitando un margine di compensazione a livello comunitario. Riguardo alle novità per il 2020, è bene sapere che dal 1° ottobre, sono previste importanti novità in ordine ai sottocodici da utilizzare nella fatturazione elettronica.
Come funziona il reverse charge
Sul piano pratico, in caso di applicazione del reverse charge, il fornitore di beni o servizi è tenuto ad emettere una fattura senz’IVA. Contestualmente, indica che tale mancato addebito è conseguenza dell’applicazione del quinto comma dell’articolo 17 del d.p.r. n. 633/1972. A questo punto, il cessionario/acquirente che riceve la fattura è gravato da un duplice onere: – deve integrarla applicando l’aliquota IVA prevista. – Deve annotarla in entrambi i registri IVA, ovverosia sia nel registro vendite che nel registro acquisti. Tale adempimento va eseguito entro il mese di ricevimento o successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Quindi, il compito di integrare l’importo della fattura con l’imposta sul valore aggiunto non viene meno ma ricade in capo al cessionario/acquirente. Una volta chiarito cosa sia il reverse charge e come opera, passiamo a considerare qual è il suo campo di applicazione.
Campo di applicazione
Il reverse charge opera in specifici settori, ossia quelli: dell’edilizia, dell’oro, dei rottami, dei prodotti elettronici, dei consorzi e del gas ed energia. Non a caso, in virtù di quanto disposto dall’articolo 17 del d.p.r. n. 633/1972, l’inversione contabile si applica: – alle cessioni imponibili di oro da investimento e alle cessioni di materiale d’oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiori a 325 millesimi.
a) Alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile. Alle vendite di fabbricati o di loro porzioni, per le quali il cedente abbia manifestato espressamente nel relativo atto l’opzione per l’imposizione; – ai servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento nel settore edile.
b) Alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico.
c) Alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative e dei loro accessori.
e) Alle cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop, dispositivi a circuito integrato effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. – Ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra. – alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.
Novità sul reverse charge
Alcune novità che riguardano il maccanismo in parola nascono dalla necessità di conciliarlo con la fatturazione elettronica obbligatoria. In particolare, qualche problema può sorgere stante l’immodificabilità di quest’ultima. In caso di errore, quindi, le possibilità per provvedere all’integrazione sono due: 1) stampare la fattura ed integrarla, 2) oppure predisporre un nuovo documento nel quale inserire i dati per l’integrazione e allegarlo al file, inviando il documento al SdI. Nell’ambito della fatturazione elettronica, le operazioni mediante reverse charge sono identificate con il codice natura N6.
Novità: sottocodici 2020
Tuttavia, a partire dal 1° ottobre 2020, il codice N6 non basterà più. Occorrerà, infatti, specificare l’operazione mediante l’utilizzo dei nuovi 9 sottocodici.
I sottocodici, in particolare, sono i seguenti:
- 1 – cessione di rottami e altri materiali di recupero
- 2 – cessione di oro e argento puro
- 3 – subappalto nel settore edile
- 4 – cessione di fabbricati
- 5 – cessione di telefoni cellulari
- 6 – cessione di prodotti elettronici
- 7 – prestazioni comparto edile e settori connessi
- 8 – operazioni settore energetico
- 9 – altri casi