Tutti abbiamo avuto la tentazione di registrare una telefonata, senza voler commettere reato, magari proprio per difenderci da un reato che stavamo subendo. Oppure per registrare una confessione dell’interlocutore da usare poi come prova. Abbiamo diritto di registrare una telefonata, possiamo conservarla o diffonderla sui social media, possiamo pensare di utilizzarla in tribunale? Oppure rischiamo di commettere un reato o di violare la privacy di chi parla liberamente con noi? Facciamo chiarezza.
Registrare una telefonata senza commettere reato
Alla domanda se registrare una telefonata sia reato o meno non si può dare una risposta univoca. Dipende dalle circostanze. La Corte di Cassazione ha indicato alcune condizioni in presenza delle quali possiamo registrare una conversazione senza che l’interlocutore lo sappia e senza che ciò costituisca reato.
a) la registrazione non deve avvenire all’interno della dimora del nostro interlocutore, né in area privata a lui riconducibile;
b) la conversazione può essere registrata solo se ne è parte anche colui che registra.
Per ora abbiamo parlato di conversazioni che si svolgono di persona, ma questi due limiti imposti dalla Cassazione sono applicabili anche alla registrazione delle telefonate.
Infatti se sto telefonando alla persona che intendo registrare è evidente che non mi trovo nella sua dimora. Altrimenti si tratterebbe di registrazione in presenza, caso di cui abbiamo già parlato. Posso quindi registrare la telefonata, ma solo se anche io ne sono parte.
Non posso, invece, installare un software per le registrazioni nel telefono della persona che voglio controllare, per poi registrare o ascoltare tutte le sue chiamate. Quest’ultima attività rimane illegale. Si tratta, infatti, di attività di intercettazione che compete solo alle forze dell’ordine.
L’uso della registrazione
Abbiamo stabilito che, a certe condizioni, la registrazione di una conversazione è legale. Ma quale uso si può legalmente fare della registrazione?
Sicuramente la registrazione può essere esibita in tribunale come prova, anche se la sua acquisizione non è stata autorizzata preventivamente dal giudice. Ciò perché se l’attività di registrazione è legale non ha bisogno di essere autorizzata. Spesso la registrazione della conversazione o della telefonata è l’unica prova di cui disponga il soggetto minacciato o perseguitato da uno stalker.
Il file audio non può invece essere pubblicato sui social media né può essere divulgato ad altre persone. La divulgazione integra reato anche se la registrazione è stata effettuata in modo legittimo.
La video chiamata
Il fatto che alle parole sia associata anche l’immagine del nostro interlocutore non cambia la risposta alla domanda che ci siamo fatti. Anche la video chiamata può essere registrata alle condizioni di cui sopra. L’uso che ne se ne può fare è lo stesso che abbiamo descritto per la chiamata vocale.
Non è il contenuto della registrazione che cambia i termini della questione, ma solo l’uso che si fa di quel file.
Si tratta di un’opinione assolutamente consolidata per la Corte di Cassazione, maturata in un percorso giurisprudenziale costante. Per darvi un’idea del carattere stabile di questa posizione giurisprudenziale citiamo, a titolo esemplificativo, le sentenze n. 16886 del 2007 e n. 5241 del 2017. Dieci anni di sentenze in cui si tiene fermo il principio che abbiamo enunciato.