Registrare in ritardo il contratto di locazione con cedolare secca è possibile ma è bene sapere che si versano delle sanzioni. Vediamo nello specifico come si calcolano le sanzioni sull’imposta di registro teoricamente dovuta per l’arco di tempo contrattuale.
Perché scegliere la cedolare secca sugli affitti
Il proprietario dell’immobile ha due possibilità per pagare le tasse sugli affitti percepiti da immobili. Gran parte degli italiani pagano le tasse sulle pigioni dei fitti facendo cumulo con i redditi personali. Altri, stanno optando per la cedolare secca. La tipologia di contratto di locazione con cedolare secca conviene per chi ha redditi personali al di sopra dei 28mila euro.
L’affitto dell’immobile con la soluzione della cedolare secca viene tassato al 21%. In alcuni casi si può essere ancora più fortunati: in caso di canone concordato la tassa da applicare è del 10%. La cedolare secca nel primo e nel secondo caso va esercitata su unità immobiliari ad uso residenziale. Fanno eccezione le previsioni disposte dalla Legge di bilancio 2019 per gli immobili commerciali. I vantaggi oltre ad una tassazione più bassa sono nel non pagare l’imposta di registro e l’imposta di bollo.
Cosa non è permesso al locatario
Il locatario non può per tutta la durata del contratto chiedere l’aggiornamento del canone di locazione secondo la variazione ISTAT. Inoltre la cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
Quando scegliere la cedolare secca
Scegliere da subito il contratto di locazione con cedolare secca evita di pagare l’imposta di registro e l’imposta di bollo. Nel caso in cui si fa l’opzione successivamente le due imposte non sono rimborsabili.
La tardiva registrazione del contratto con cedolare secca
Vediamo ora nello specifico cosa succede quando registriamo in ritardo il contratto di locazione con cedolare secca. L’Agenzia delle Entrate ha in modo chiaro indicato le sanzioni tra il 120% e il 240%. La sanzione è ridotta della metà se il ritardo non supera i trenta giorni. Nel caso di tardivo pagamento è ammesso il ricorso al ravvedimento operoso.