Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. La legge di bilancio 2020 ha apportato alcune modifiche alla disciplina, introducendo, tra l’altro, nuovi requisiti di accesso e nuove cause di esclusione. Per attività che rispettano i requisiti che si indicheranno in seguito, sussiste una flat tax del 15% o del 5% (per le start up).
Requisiti di accesso al regime forfettario, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020
Possono accedere al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:
- conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro. Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto. Nello stesso limite sono comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro anche se reso dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.
Regime forfettario e Legge di Bilancio 2020: le cause di esclusione
Non possono accedere al regime forfetario:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
- I non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo. Tuttavia, essi devono produrre in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato.
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari. Sono esclusi anche coloro che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività riconducibili a quelle svolte individualmente.
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Sono esclusi da questa categoria, coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato.
Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico. Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).
Flat tax al 5% per chi avvia una nuova attività
L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti.
1) il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
2) l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Da questa eccezione è escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
3) se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente, non supera il limite che consente l’accesso al regime.
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