L ’art. 639 del codice penale punisce il reato di imbrattamento e deturpamento di cose altrui. La condotta sanzionata è quella di colui il quale vada a deturpare o imbrattare (con qualunque mezzo e senza autorizzazione alcuna) beni mobili e immobili altrui. La sanzione è inasprita nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso nei confronti di beni immobili o mezzi di trasporto pubblico o privato. E’ inasprita, inoltre, in caso di recidiva. Ulteriore inasprimento della pena è previsto per il deturpamento o imbrattamento di beni di valore storico o artistico.
L’art. 639 c.p. si pone in regime di complementarietà rispetto al disposto dell’art. 635 c.p., che disciplina il danneggiamento. Tuttavia, nel caso di cui all’art. 635 c.p., quel che contraddistingue la condotta è l’aver reso inservibile la res. Invece, nella seconda ipotesi di reato, abbiamo la tendenziale reversibilità della condotta. Non a caso, l’ultimo comma della norma prevede che il giudice possa disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi. Oppure, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute.
Reato di imbrattamento o deturpamento di cose altrui: la finalità della norma e la sanzione
Il delitto di cui all’art. 639 c.p. è un delitto comune, quindi può essere commesso da chiunque. Chiunque, naturalmente, imbratti o deturpi le cose altrui. Si tratta di un delitto contro il patrimonio e contro la proprietà pubblica o privata. La condotta è sottoposta a condizione di procedibilità, ossia alla querela della persona offesa. Invece, si procede d’ufficio nei casi di cui al secondo comma, ovvero se il delitto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati. La pena per il delitto di deturpamento o imbrattamento di cose mobili o immobili altrui è della multa fino ad € 103,00. Se il delitto è commesso in danno di beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a sei mesi.
Oppure, della multa da 300 a 1.000 euro. In ipotesi di deturpamento o imbrattamento di res di valore artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno. A questa va aggiunta la multa da 1.000 a 3.000 euro. Nei casi di recidiva, la pena della reclusione da 3 mesi a 2 anni e della multa fino a 10.000 euro.