Questo pericolo in agguato non esiste solo nei film  

pedoni in strada

È  una delle scene più classiche dei film basati su un certo tipo di comicità. Quando accade nella vita reale, però, c’è poco da ridere e viene spontaneo chiedersi chi paga i danni. Infatti questo pericolo in agguato non esiste solo nei film. Parliamo del classico tombino, lasciato aperto o semplicemente con il coperchio sporgente rispetto al marciapiede.

Le sentenze dimostrano che i sinistri dovuti a caduta o inciampo in un tombino sono purtroppo frequenti. Vediamo, allora, come difendersi ed ottenere ragione dei propri diritti.

Intanto, ricordiamo sempre che è necessario prestare massima attenzione quando si cammina per strada. Un atteggiamento attento e prudente, o come di dice in diritto “diligente”, è sempre richiesto al passante.

Infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25436 del 2019, ha affermato che nessuna responsabilità può essere addebitata all’Ente pubblico che gestisce la strada se la caduta è esclusiva responsabilità del passante. Nel caso specifico, il passante osservava le vetrina e non guardava dove metteva i piedi. Quindi non ha ottenuto alcun risarcimento dal Comune, perché non aveva un atteggiamento attento e diligente.

Questo pericolo in agguato non esiste solo nei film

Invece il passante è stato risarcito dal Tribunale di Savona, con sentenza del 28/02/2019. Anche in questo caso, la caduta è avvenuta in centro città, ma i giudici hanno ritenuto che il caso fosse diverso. In effetti il tombino era disallineato di appena un paio di centimetri rispetto alla sede stradale.

Per questo il Tribunale ha concluso che un dislivello così piccolo non potesse essere percepito dal pedone, nemmeno con un atteggiamento attento e diligente. Così il Comune è stato condannato  a risarcirgli il danno subito.

Altro elemento rilevante è il grado di conoscenza che il passante ha rispetto alle condizioni della strada in cui cade. La cosa può sembrare, a prima vista, incomprensibile, ma ecco la spiegazione.

Il principio della diligenza del danneggiato

Come già detto un elemento centrale in questo tipo di cause è la diligenza, l’attenzione del passante. Immaginiamo che il pedone conosca bene quel tratto di strada perché, per esempio, ci abita o la percorre ogni giorno per andare a lavoro. In quel caso, secondo giurisprudenza, si suppone che abbia avuto modo di accorgersi che c’è un tombino male allineato. Il pedone dovrà, quindi, usare maggiore attenzione del solito perché conosce già la presenza di possibile pericolo. Nessun risarcimento se in quel caso cade e si fa male. Così ha deciso, per esempio, il Tribunale di Roma con la sentenza n. 21531 del 2018.

Il principio della diligenza del danneggiato è un principio rilevante in ogni ipotesi di risarcimento del danno. Noi di ProiezionidiBorsa ne abbiamo parlato anche con riferimento alle cadute sui mezzi di trasporto pubblici.