Quanto costa fare il divorzio?
E’ stato approvato alla Camera, il disegno di legge Morani, che ora arriverà al Senato.
Il testo rivoluziona i criteri per la definizione dell’assegno divorzile.
Prevede, dunque, un cambiamento nelle regole dell’assegno divorzile e introduce un provvedimento a tempo.
Assegno divorzile “a tempo”, cambia il diritto di famiglia?
Tutto ha inizio 3 anni fa quando la Corte di Cassazione con la memorabile sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017 cd. Grilli mette in soffitta il vecchio criterio del tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio per le ex mogli.
Segnali di cambiamento del diritto di famiglia che tiene sempre più conto del dibattito giurisprudenziale innescato con la richiamata pronuncia Grilli e poi proseguito con le sentenze delle Sezioni Unite n. 18287/2018 e n. 11178/2019.
Un disegno di legge che ha riflessi non soltanto giuridici ma anche culturali.
L’art. 2 del disegno di legge Morani, attraverso la modifica dell’art. 5 della legge sul divorzio prevede la possibilità per il Tribunale di “predeterminare la durata dell’assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili”.
Quanto costa fare il divorzio? I nuovi parametri sotto la lente del giudice
L’assegno di divorzio a tempo sarà concesso solo dopo aver valutato molteplici variabili:
-la durata del matrimonio;
-le condizioni personali ed economiche dei coniugi a causa dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-l’età e lo stato di salute del soggetto richiedente;
-il contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e della famiglia;
-il patrimonio e il reddito di entrambi;
-la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, ad es. la mancanza di un’adeguata formazione professionale e lavorativa;
-l’impegno di cura dei figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.
Il Tribunale può predeterminare la durata dell’assegno
In sostanza, il giudice tenuto conto di tutte le circostanze predette, potrà predeterminare la durata dell’assegno affinchè sia evitata una ingiustificata corresponsione quando il beneficiario abbia superato le sue difficoltà.
Quando l’assegno a tempo non spetta?
Di certo non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona o di stabile convivenza, anche non registrata, di chi richiede l’assegno.
Il nuovo testo, inoltre, precisa, che l’obbligo di corresponsione dell’assegno non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell’unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza.
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