Quanti anni di contributi obbligatori sono necessari per accedere alla contribuzione volontaria

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Può capitare che un lavoratore abbia cessato la sua attività, senza aver raggiunto i requisiti minimi previsti dalla legge per avere diritto alla pensione.  In questi casi, l’assicurato può porre rimedio a questo inconveniente. Come? Integrando la propria posizione contributiva attraverso i contributi volontari.

La legge 18 febbraio 1983 n. 47 all’art. 1 concede questa possibilità. Ma solo nei casi in cui l’attività lavorativa, in base alla quale è sorto l’obbligo contributivo, venga interrotta o cessi per qualsiasi motivo.

Il lavoratore può quindi chiedere di essere autorizzato a proseguire volontariamente l’assicurazione. Ciò al fine di conservare i diritti derivanti dall’assicurazione predetta. Nonché raggiungere i requisiti richiesti dalla legge per il trattamento di quiescenza.

L’onere contributivo, tuttavia, è interamente a carico dell’assicurato.

I contributi volontari sono parificati ai contributi obbligatori

Ai fini del diritto alle prestazioni, all’anzianità contributiva e alla determinazione della retribuzione annua pensionabile, i contributi volontari sono parificati ai contributi obbligatori. Ma quanti anni di contributi obbligatori sono necessari per accedere alla contribuzione volontaria?

Prima di rispondere a questa domanda, gli Esperti di ProiezionidiBorsa si soffermeranno su quelli che sono i  requisiti necessari per poter versare i contributi volontari.

I requisiti soggettivi

Dal punto di vista soggettivo, quindi, tutti i soggetti iscritti a qualsiasi cassa pensione, o fondo, possono versare i contributi volontari. Tuttavia,  per essere autorizzati a versare la contribuzione volontaria, il soggetto richiedente deve avere una determinata quantità di contribuzione obbligatoria effettiva.

Quanti anni di contributi obbligatori sono necessari per accedere alla contribuzione volontaria

Prendiamo in considerazione il quinquennio precedente alla domanda per ottenere l’autorizzazione. Il lavoratore deve dimostrare di essere in possesso alternativamente:

a) 36 contributi mensili;

b) 156 contributi settimanali;

c) 279 contributi giornalieri agricoli per i lavoratori uomini e 186 settimanali agricoli per i giovani e le donne;

d) 65 contributi settimanali per i lavoratori occupati esclusivamente in lavorazioni di cui all’articolo 40, n. 9 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. Ossia tutti quegli impieghi che si svolgono ogni anno in determinati periodi. Questi devono essere di durata inferiore ai sei mesi. Oppure esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta.

Ora invece consideriamo tutto l’arco della vita lavorativa. In questo caso, si può ancora accedere alla contribuzione volontaria quando si hanno, sempre alternativamente:

a) 60 contributi mensili;

b) 260 contributi settimanali;

c) 465 contributi agricoli giornalieri per gli uomini;

d) 310 contributi agricoli giornalieri per donne o giovani;

e) 125 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all’art. 40 n. 9 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. O esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta.

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