Poiché il diritto alle ferie è un diritto sacrosanto e irrinunciabile, è chiaro che è importante saper rispondere alla domanda: “quante ferie mi spettano?”. Si pensi all’ipotesi in cui si sia iniziato un nuovo lavoro e non si sa se e quante ferie mi spettano. Esse sono quelle assenze retribuite finalizzate al recupero psico-fisico del dipendente. Proprio perché assolvono a questo importante scopo, sono dovute in una misura stabilita dalla legge, rispetto alla quale i contratti collettivi possono stabilire assenze aggiuntive. Esse, comunque, sono proporzionate al periodo di tempo in cui il dipendente ha lavorato. Ciò premesso, vediamo, concretamente, di rispondere al quesito che ogni dipendente deve porsi, ossia: “quante ferie mi spettano?”.
Ferie spettanti
Le ferie che spettano complessivamente in un anno, nella misura minima prevista dalla legge, sono pari a 4 settimane, cioè a 26 giornate. In esse, non devono essere comprese le domeniche o i diversi giorni di riposo settimanale. Le 4 settimane su indicate, però, spettano solo ai dipendenti che hanno lavorato per un anno intero. Negli altri casi, la maturazione delle ferie avviene in proporzione ai mesi lavorati. Cioè, per ogni mese, matura un rateo di ferie pari ad un dodicesimo del totale annuo di assenze spettanti.
Maturazione durante le assenze
Le ferie continuano a maturare anche durante determinati periodi di assenza. Essi sono: a) malattia e infortunio sul lavoro; b) astensione obbligatoria per maternità; c) permessi retribuiti; d) assenza per lo svolgimento di funzioni presso i seggi elettorali. Non maturano, invece, durante le seguenti assenze:
1) malattia e infortunio, oltre il periodo di comporto;
2) congedo parentale;
3) assenza per malattia del bambino;
4) aspettativa per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive o funzioni sindacali;
5) Cassa Integrazione a zero ore;
6) congedo straordinario per l’assistenza di familiari disabili;
7) le varie tipologie di assenze non retribuite.
Ferie accantonate
La legge dispone il godimento delle ferie, durante l’anno di maturazione, per almeno 2 settimane, possibilmente consecutive. Le rimanenti 2 settimane devono essere godute nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione, a pena di decadenza dal loro godimento. La normativa stabilisce che le ferie non possono essere monetizzate, salvo in caso di interruzione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro. Altra eccezione ricorre in caso di concessione, per contratto, di periodi aggiuntivi rispetto alle 4 settimane minime, previste per legge. Inoltre, altra deroga ricorre in caso di mancata fruizione per esigenze aziendali. Infine, in ipotesi di invio del lavoratore all’estero con rinegoziazione delle condizioni contrattuali. Il termine per la prescrizione di siffatta indennità è di 10 anni dal momento in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento.