Vi sono casi in cui la multa è stata regolarmente notificata ma non è stata contestata né pagata dal destinatario. In tal caso, quest’ultimo non può opporsi alla cartella esattoriale per sollevare le stesse contestazioni che avrebbe potuto far valere opponendosi al verbale. Una volta decorsi i termini per l’impugnazione al Giudice di Pace o al Prefetto, infatti, non c’è più possibilità di contestare il merito dell’infrazione. Pertanto, è bene sapere quando si può impugnare la cartella esattoriale, altrimenti si rischia di ottenere la reiezione del ricorso. L’unica possibilità per l’automobilista di opporsi alla cartella esattoriale è di sollevare eccezioni insite nella cartella esattoriale comunque per vizi successivi alla notifica del verbale.
Ad esempio:
1) l’intervenuta prescrizione del credito che è di cinque anni. Quindi, chi riceve una cartella esattoriale decorsi cinque anni dalla notifica della multa può impugnare la cartella medesima al giudice di pace;
2) l’intervenuta decadenza del diritto alla riscossione che si forma dopo due anni dal giorno in cui il ruolo è esecutivo (data riportata nella cartella stessa);
3) il difetto di notifica della multa; 4) l’omessa indicazione sulla cartella del responsabile del procedimento; 5) l’omessa indicazione sulla cartella dei criteri di calcolo degli interessi maturati nel corso degli anni.
Quando si può impugnare la cartella esattoriale
Ricorrendo le condizioni su indicate, l’interessato può opporsi alla cartella entro 30 giorni dalla sua notifica, ricorrendo al Giudice di Pace per chiederne l’annullamento. Il ricorso contro la cartella non ne sospende l’efficacia esecutiva se il giudice non lo dichiara esplicitamente nel corso dell’udienza o nel decreto di fissazione di udienza. Quindi, in teoria, ben potrebbe essere notificato un atto esecutivo, nonostante penda il ricorso al giudice. Ciò però non succede quasi mai nella prassi e anche l’agente accentratore, prima di passare al recupero del credito, attende l’esito del giudizio.
Ciò in quanto, potrà successivamente porsi il problema dei danni cagionati dall’esecuzione, che saranno a carico dell’ente esecutore. Questo, infatti, dovrà provvedere al ripristino dello status quo ante.