Quando l’inquilino può subaffittare l’appartamento a norma di legge

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Un focus per capire quando l’inquilino può subaffittare l’appartamento a norma di legge

Tempi di magra per tutti, questi che si profilano all’orizzonte. E allora potrebbe tornare utile avere qualche nozione in più, per incrementare le entrate di fine mese. Se ad esempio si abita in affitto, un’ipotesi da vagliare è quella di concedere in subaffitto parte della casa. Soluzioni ben note agli studenti, più o meno abituati al turn over di compagni di stanza o di appartamento, pur di ripartire le spese. Ma questa non è una soluzione attuabile solo dai ragazzi. E ne sanno qualcosa gli stranieri molto più inclini a queste soluzioni abitative temporanee rispetto a noi italiani. Ora concentriamoci però su cosa avviene qui in Italia. Vediamo perciò di approfondire quando l’inquilino può subaffittare l’appartamento a norma di legge.

Cosa dice la legge italiana

Per chi non lo sapesse già, esiste un apposito articolo di legge che si riferisce espressamente all’ipotesi della sublocazione. Nell’art. 1594 del codice civile sta scritto infatti che “il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli”. Vale a dire che chi detiene in affitto un immobile, può, se non è diversamente stabilito, concedere ad altri in locazione il bene immobile. Quindi, il primo elemento da verificare è cosa è stato scritto nel contratto di affitto tra proprietario e inquilino che chiameremo “principale”.

E’ infatti sempre il codice civile a dire all’art 1624 che “l’affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore”. Quindi, ancora una volta, si chiarifica che la “conditio sine qua non” è il consenso da parte del proprietario dell’immobile. Pertanto, ancora una volta si rimanda alle disposizioni contenute nel contratto originario. Per cui, in presenza di una eventuale clausola che vieti il subaffitto del medesimo immobile ad altri soggetti, il subaffitto sarebbe contro la legge. Se invece non è stato previsto alcun divieto del genere, è facoltà dell’inquilino subaffittare l’immobile, nonostante non sia lui il proprietario.

La figura dell’inquilino locatore

In tal modo, l’inquilino originario diventa “conduttore” nei confronti di altro inquilino con cui si venga a stipulare un successivo contratto di subaffitto. Il subaffitto è altresì ammesso solo purché l’immobile sia adibito ad usi consentiti dalla legge. Può inoltre rientrare nel subaffitto tutto l’immobile o solo parte di esso. Si pensi ad esempio ai casi di convivenza tra studenti. All’inizio il contratto viene posto in essere tra il proprietario e il primo studente, poi sarà quest’ultimo a occuparsi di reperire gli altri coinquilini, visto che magari dovrà pure conviverci.

Quando l’inquilino può subaffittare l’appartamento a norma di legge

Ma il subaffitto può anche realizzarsi quando l’inquilino, cosiddetto “principale”, sa che magari per un certo periodo non potrà usufruire dell’immobile. E quindi, pur di coprire le spese, l’inquilino “principale” può pensare di subaffittare la casa per tutto il periodo della sua assenza. Una soluzione che, con il proprietario consenziente, permette un contemperamento dei vari interessi in gioco. Infatti l’inquilino “principale” si garantirà delle entrate magari a copertura del suo canone di affitto. Il soggetto terzo che subentra avrà la disponibilità di un immobile proprio per quel limitato periodo di tempo d’interesse. E, per di più, avrà pure il godimento dell’immobile in totale ed esclusiva autonomia.