Quando l’assegno di mantenimento spetta anche all’ex convivente
Con la Legge Cirinnà la n. 76 del 2016 si è potuto affermare, ufficialmente, che la famiglia non è solo quella fondata sul matrimonio, ma su una comunione di vita materiale e spirituale che appartiene anche alle “coppie di fatto”.
Con la legge per i partner, gran parte dei diritti riconosciuti alle coppie sposate sono stati riconosciuti anche ai conviventi di fatto ma non tutti i diritti!
La domanda allora è “se esiste anche per le coppie non sposate un assegno di mantenimento o qualsiasi altro sostegno economico che consenta alla parte economicamente più debole di tirare avanti dopo la rottura della convivenza”?
La legge non stabilisce alcun obbligo di pagare l’assegno di mantenimento all’ex convivente.
Una volta venuta meno l’unione, il convivente con il reddito più basso, non ha diritto a essere mantenuto dall’altro.
Non esiste alcun diritto al mantenimento nei confronti dell’ex compagna o compagno.
Ciò è previsto solo per la coppia unita in matrimonio e a determinate condizioni.
Quando l’assegno di mantenimento spetta all’ex convivente?
Una speranza c’è e la si trova sempre nella legge numero 76 del 2016 che ai commi 50 e seguenti prevede il nuovo istituto dei contratti di convivenza.
“I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”
Pertanto, a tutela del convivente più debole economicamente, i conviventi possono prevedere nel contratto di convivenza una sorta di mantenimento del tutto equiparabile al mantenimento tra ex coniugi che scatta, però, solo se previsto di comune accordo dai partner.
Nel contratto di convivenza, i conviventi potranno stabilire l’ammontare dell’assegno di mantenimento, le modalità di pagamento e le modalità di effettuazione.
Inoltre, potranno anche disporre della sorte della casa in cui si svolgeva la vita di coppia anche se il proprietario è unico o se la casa è in locazione.
Il mantenimento dei figli della coppia di fatto
La legge n. 219/2012 ha equiparato i figli nati fuori dal matrimonio ai figli nati in costanza di matrimonio. Infatti, anche la distinzione tra figli naturali e figli legittimi, un tempo esistente, non esiste più.
Oggi, i figli hanno gli stessi diritti indipendentemente se nati da genitori sposati o meno.
Pertanto, permane l’obbligo dei genitori di provvedere sempre alla crescita, educazione ed istruzione dei figli, in base alle rispettive capacità economiche.
In caso di disaccordo tra i genitori sul mantenimento in favore dei figli, sarà il giudice a disporre il contributo al mantenimento disciplinandone anche le modalità di affidamento.
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