Quando i rapporti condominiali diventano scomodi a tal punto che punto che è opportuno rivolgersi alle Autorità

rapporti condominiali

Nelle vicende di cronaca più recenti abbiamo ma anche passate, si è assistito a rapporti di vicinato che si trasformavano in vere e proprie tragedie. Certamente, c’è una grossa differenza tra un’inimicizia o un’antipatia e altre condotte veramente gravi. Tuttavia, talvolta, bisogna essere bravi ad individuare i segnali della degenerazione dei rapporti e dunque della potenziale pericolosità di certe azioni e reazioni. Insomma, in questo articolo, ci interesseremo a situazioni che descrivono quando i rapporti condominiali diventano scomodi a tal punto che è opportuno rivolgersi alle Autorità.

Caso emblematico trattato dalla Cassazione

Recentemente la Cassazione, con sentenza n. n. 23888/2019 ha esaminato un caso che tratteggia, proprio, le difficoltà di convivenza che possono sfociare in ipotesi di reato. Nella specie si trattava di un condomino che, avendo in odio gli altri condomini, pronunciava frasi gravemente minacciose nei loro confronti. Inoltre: danneggiava il portone di ingresso dell’edificio, impediva al suo vicino di uscire dall’edificio e commetteva altre deprecabili azioni. Lo stesso, quindi veniva imputato per danneggiamento e per stalking. All’uopo, infatti, veniva accertato che le minacce erano accompagnate da gesti di violenza. Dette azioni, ripetute nel tempo, sono state tali da ingenerare uno stato di terrore nelle vittime. Inoltre, sono state idonee ad infondere nei condomini il timore che le minacce si sarebbero trasformate, di lì a poco, in forme di aggressione più forti e decisive.

Ipotesi di comportamenti pericolosi

Quindi, alla domanda, quando i rapporti condominiali diventano scomodi a tal punto che punto che è opportuno rivolgersi alle Autorità? rispondiamo con talune esemplificazioni. Facciamo l’esempio che la telecamera del vicino è collocata in direzione del nostro appartamento, tanto che ci sentiamo spiati costantemente. In tal caso, si può sporgere denuncia per il reato di molestia o disturbo alle persone. Difatti il codice penale punisce “chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero per mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”. Detta condotta è punita con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro.

Se, invece, difetta il requisito strutturale della petulanza, può comunque sussistere il reato di “interferenze illecite nella vita privata” ex art. 615 bis c.p.. Se, però, la telecamera è piantata sul balcone del vicino, non ricorreranno gli estremi del reato, in quanto l’impianto di videosorveglianza non è posto in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Altro comportamento da sanzionare è quello consistente nel rivolgere insulti al vicino di casa. Tuttavia, detta condotta può essere punita solo se tenuta in presenza di testimoni, mentre è stata depenalizzata se fatta solo in presenza della vittima. Tuttavia, se gli insulti superano una certa soglia di gravità, si può configurare il reato di minacce x art. 612 c.p..

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