Quando è possibile chiedere l’anticipo dell’eredità

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Può accadere che un figlio, un coniuge o un erede abbia bisogno della sua parte di eredità nell’immediato, senza poter aspettare la morte del testatore.

Ci si chiede, allora, se e quando, è possibile chiedere l’anticipo dell’eredità.

Quando è possibile chiedere l’anticipo dell’eredità

Il nostro ordinamento giuridico non ammette l’anticipo dell’eredità, pertanto, non è nemmeno corretto parlarne in senso formale.

L’art. 458 cod. civ. sancisce il divieto dei patti successori per cui ogni accordo, tra due o più persone volto a regolare la divisione del patrimonio di uno di questi prima della morte, è illegittimo.

Il testamento, infatti, è un atto libero ed unilaterale che non può essere vincolato con accordi stretti con parenti o terzi.

Tuttavia, si può ottenere lo stesso risultato dell’anticipo dell’eredità, attraverso un altro istituto giuridico ossia con la “donazione” di beni mobili, immobili o somme di denaro.

La donazione è un atto di generosità spontanea, libera e non dovuta che al pari del testamento non è suscettibile di vincoli.

La donazione, può considerarsi un anticipo dell’eredità purchè rispetti determinati limiti e non pregiudichi le quote di eredità spettanti per legge agli eredi legittimari.

I limiti della donazione

Le donazioni devono rispettare alcuni limiti tra questi:

-se le donazioni hanno ad oggetto beni immobili e non sono di modico valore, devono avvenire sempre dinanzi al notaio e in presenza di due testimoni

-le donazioni non possono essere oggetto di un precedente contratto, come avviene, invece, per l’atto di compravendita quando si stipula il compromesso

La donazione in conto di legittima come l’anticipo dell’eredità

La donazione come anticipato poca fa, non può pregiudicare le quote che spettano per legge ai cd. eredi legittimari.

Al fine di tutelare gli eredi legittimari, il legislatore, ha introdotto l’azione di lesione della legittima.

Chi riceve una donazione che pregiudica le quote degli eredi legittimari, può essere costretto a restituire il bene grazie all’azione di lesione della legittima.

Se, invece, il donatario è uno dei legittimari, il testatore può fargli una donazione in conto di legittima, una sorta di anticipazione di quella che sarà la sua futura quota di legittima.

In tal modo, quest’ultimo, al decesso del parente, non potrà rivendicare ulteriori beni.

Questa, per i figli e i coniugi, rappresenta il modo migliore per ottenere un’anticipazione dell’eredità.

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