Quando è annullabile il verbale per difetto di notifica

cassazione

Ai fini dell’individuazione di ipotesi nelle quali è possibile proporre ricorso, ci chiederemo quando è annullabile il verbale per difetto di notifica. Al riguardo, l’omesso invio della C.A.D., unitamente al disconoscimento della copia fotostatica dell’avviso di ricevimento, determinano l’annullamento della sanzione. E’ quanto recentemente sostenuto, con sentenza n. 4535, depositata il 21.10.2020, dal Giudice di Pace di Milano. In essa, si accoglieva l’opposizione ad ingiunzione fiscale, avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del C.d.S.. Sicchè, in presenza dell’omesso invio del Cad e del disconoscimento dell’avviso di ricevimento, ricorre il difetto di l’omessa/invalida notifica dei verbali di accertamento presupposti all’ingiunzione fiscale. Il tutto, conformemente ad un orientamento già precedentemente espresso dalla Corte di Cassazione. (Corte di Cass., SS.UU., n. 458/2005, Cass. 9510/2005; n. 3895/2006; n. 11583/2009).

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L’invio della Cad

Con la predetta decisione, dunque, si è confermato, l’orientamento secondo cui, in caso di assenza del destinatario, sia necessario inviare a questi la cosiddetta C.A.D.. Essa è la comunicazione di avvenuto deposito, di cui dare atto nella relazione dell’avviso di ricevimento del verbale di accertamento, in base all’art. 140 c.p.c.. Sulla scorta di dette considerazioni, la sentenza in commento, ha rilevato che nella relazione di notifica prodotta, non risultasse allegata la raccomandata con avviso di ricevimento. La sua mancanza, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, costituisce causa di nullità della notificazione, alla stregua dell’artt. 140 c.p.c..  Sicchè, nella fattispecie concreta, l’indicata carenza, accompagnata dal tempestivo disconoscimento della copia fotostatica dell’avviso, ha comportato la declaratoria di nullità della notifica del verbale.

Inoltre, non risultava neppure la prova del ricevimento della seconda raccomandata. In conseguenza di tutto quanto constatato, pertanto, è stata accolta l’opposizione ed annullata l’ingiunzione di pagamento opposta, che da tale verbale era scaturita. Con detta decisione, quindi, si è confermato l’indirizzo in base al quale la nullità della notificazione per i difetti su indicati, comporta annullabilità del verbale. Abbiamo visto, in conclusione, quando è annullabile il verbale per difetto di notifica, in un’ipotesi molto ricorrente nella pratica.

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