Qualora siano conferiti immobili, diritti reali o aziende, ai fini dell’imposta di registro, sono deducibili le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito

Agenzia delle Entrate

Qualora siano conferiti immobili, diritti reali o aziende, ai fini dell’imposta di registro, sono deducibili le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito. Studiamo il caso.

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 29403 del 23/12/2020, ha chiarito le modalità di applicazione dell’imposta di registro in caso di conferimento di immobili, diritti reali o aziende in una società. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello proposto dai contribuenti nell’ambito di una controversia su avviso di liquidazione. L’Agenzia delle Entrate aveva liquidato la maggiore imposta di registro in relazione all’aumento del capitale sociale, realizzato mediante conferimento immobiliare di beni gravati da ipoteca a garanzia di un mutuo.

Mutuo, pari al 60% del valore degli immobili, in precedenza acceso nell’interesse dei conferenti e che la società conferitaria si era poi accollata. I giudici avevano rilevato che la società si era accollata debiti personali dei conferenti, mediante accollo di un mutuo stipulato prima del conferimento e determinato da motivi personali.

I conferenti avevano incassato personalmente l’ammontare erogato dalla banca e poco dopo avevano conferito nella società quattro compendi immobiliari gravati da oneri ipotecari, senza giustificare l’economicità dell’operazione. Secondo la Commissione Tributaria Regionale, l’operazione, nel suo complesso, era strumentale all’abbattimento dell’imponibile fiscale. I contribuenti nel proporre ricorso per cassazione deducevano che i giudici non avevano considerato che le passività assistite da ipoteca su un bene immobile sono necessariamente inerenti allo stesso. La CTR aveva quindi confuso la inerenza oggettiva della passività al bene con le motivazioni che avevano indotto ad accendere tali passività.

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La decisione

Secondo la Suprema Corte la censura era infondata. Evidenziano i giudici che qualora siano conferiti immobili, diritti reali o aziende, ai fini dell’imposta di registro, sono deducibili le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito. Devono quindi essere esclusi quegli oneri che, anche se gravanti sul conferente ed accollati alla società, non sono collegati all’oggetto del trasferimento. L’imposta di registro deve pertanto essere liquidata sul valore reale del bene conferito, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati a causa di ciascun conferimento.

Non è consentita la deduzione indiscriminata delle passività gravanti sul bene o sul diritto conferito, essendo al contrario necessaria un’attenta verifica sul collegamento fra le passività ed i beni conferiti. E ciò, rileva la Corte, anche al fine di evitare mutui ipotecari costituiti in funzione di elusione del carico tributario. Ove i conferenti siano persone fisiche la base imponibile non può quindi essere depurata delle passività connesse ad ipoteche accese dai conferenti per ottenere un loro personale finanziamento.

Osservazioni

L’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 impone una qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell’operazione negoziale complessiva, a prescindere dall’eventuale disegno o intento elusivo delle parti. Nè rileva la buona o mala fede dei contraenti, in quanto, qualora le parti avessero raggiunto un risultato elusivo pur senza averlo voluto, dovrebbero comunque pagare l’imposta dovuta.

Come norma interpretativa, l’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 è una norma di “qualificazione” degli atti, che non si sovrappone all’autonomia privata dei contribuenti. E le conseguenze fiscali di tale qualificazione discendono direttamente dalla legge. E questo anche considerato che una società commerciale è istituzionalmente deputata a perseguire un fine di lucro, laddove il socio conferente ha una sfera giuridica ben distinta dalla stessa società. Il collegamento negoziale fra un mutuo, con ipoteca sull’immobile, ed il successivo conferimento del bene, con contestuale accollo, in una società, realizza quindi l’effetto di un indebito risparmio di imposta.