Quali sono le novità relative all’agevolazione prima casa dovute al Covid?

Agenzia delle Entrate

Vediamo, in questo articolo, quali sono le novità relative all’agevolazione prima casa, dovute al Covid 19.  A causa della pandemia, sono stati prorogati i termini per fissare la residenza nell’abitazione principale, ai fini del conseguimento delle agevolazioni prima casa. Il caso di specie, si è posto in quanto due contribuenti si sono rivolti all’Agenzia delle Entrate per chiedere chiarimenti in merito al ritardo cui erano andati incontro nel trasferire la residenza.

Trattavasi di ritardo dovuto a  rallentamenti nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, verificatisi a causa della pandemia. Senonchè, l’Agenzia ha accolto i rilievi degli istanti, specificando che la pandemia rappresenta una causa di forza maggiore. Essa, pertanto, giustificherebbe lo slittamento del termine in cui è possibile fissare la propria dimora nell’abitazione acquistata con i benefici prima casa. Ciò, naturalmente, implicherebbe l’operatività della causa Covid, come causa di forza maggiore che impedisce l’operatività della decadenza dagli indicati benefici. Il tutto, con particolare riferimento a quelli relativi alla detrazione degli interessi passivi del mutuo.

Cosa succede per la detrazione degli interessi passivi. Quali sono le novità relative all’agevolazione prima casa dovute al Covid?

Soffermiamoci sul particolare aspetto riguardante la detrazione degli interessi passivi sul mutuo. Al riguardo, occorre chiedersi se il beneficio prima casa, legato al riconoscimento della detrazione degli interessi passivi, spetti comunque. La risposta è positiva, come conseguenza diretta di quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate. Ciò in quanto l’allungamento dei termini per fissare nell’unità immobiliare la propria dimora, è dipeso da cause di forza maggiore da identificare nella sospensione delle attività, provocata dalla pandemia.

Conseguentemente, L’Agenzia, nelle risposte n. 6 e 8, rivolte ai due contribuenti, ha richiamato l’art. 15 comma 1 lettera b) del DPR n. 917 del 1986. Esso prevede la detrazione degli interessi passivi e degli oneri dei mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Il tutto, entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro annui. Si precisa, inoltre,  che la norma chiarisce anche che se l’immobile acquistato sia soggetto a lavori di ristrutturazione edilizia, il termine è di due anni dall’acquisto. In ogni caso, l’Agenzia ha anche precisato che il motivo per cui i contribuenti non hanno potuto fissare la dimora nella prima casa è dipeso dal ritardo subito dai lavori di ristrutturazione dell’immobile, a causa del coronavirus.

Conseguentemente, agli stessi spetta di accedere alla detrazione degli interessi passivi e degli oneri contratti per il mutuo prima casa, in quanto il Covid è da qualificarsi com causa di forza maggiore. Quest’ultimo, nella specie, sarebbe un evento imprevedibile, sopravvenuto, oggettivo e inevitabile, non imputabile al contribuente, che ha funto da ostacolo all’adempimento dell’obbligazione.

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