Si può verificare che uno dei condomini occupi il parcheggio condominiale con un’auto che non viene mai spostata e che sembra abbandonata a tempo indeterminato. Egli, tuttavia, essendo un condomino, ritiene di avere il diritto ad occupare l’area e non intende liberarla. Infatti, l’auto evidentemente sarà guasta, senza assicurazione, oppure altrimenti non utilizzabile in quanto sottoposta a fermo amministrativo. Qualsiasi sia la ragione, comunque, l’auto è stata collocata in un posto comune, in modo da limitare i diritti degli altri condomini. Quindi, a fronte di una situazione del genere, è possibile fare qualcosa? Cioè, è consentito occupare un’area siffatta a tempo indeterminato? Inoltre, quali sono i limiti all’utilizzo del parcheggio condominiale?
Cosa stabilisce la legge
La legge stabilisce che il cortile è di proprietà del condominio, salvo che non risulti diversamente da un atto di proprietà. Pertanto, come tutti i beni comuni, il suo utilizzo è regolato dall’art. 1102 del codice civile. Alla stregua di esso, ciascun condomino può utilizzare gli spazi comuni, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne pari uso. Il concetto di pari uso, può destare qualche problema interpretativo, considerato che quando la cosa è in uso ad uno, l’altro non può goderne. Tuttavia, una condotta che precluda agli altri condomini l’utilizzo radicale della cosa non è ammessa.
Quali sono i limiti all’utilizzo del parcheggio condominiale?
Per questa ragione, anche la Cassazione, in numerose decisioni, ha qualificato come abusivo il parcheggio, per lunghi periodi di tempo, dell’auto nel cortile condominiale. Ciò, proprio in virtù del dettato dell’articolo 1102 del codice civile. Sicchè, se ne può dedurre che il cortile condominiale non può essere usato come area di sosta permanente, magazzino o autorimessa di veicoli rotti, abbandonati, ecc.
Ciò, tuttavia, non esclude la legittimità di un uso più intenso da parte di alcuni condomini, purchè non permanente o eccessivamente duraturo. In tal senso, l’assemblea, con delibera a maggioranza, può solo individuare le zone di sosta e quelle di manovra ma non può procedere ad assegnazioni individuali. Inoltre, qualora la superficie del cortile non sia sufficiente al parcheggio contemporaneo di tutti i condomini, l’assemblea può adottare modalità di utilizzo a turno, purchè paritarie. Infine, a tal uopo, l’entità della quota millesimale è irrilevante, in quanto tutti i condomini hanno parimenti diritto al parcheggio.