Con la circolare n. 148 del 18 dicembre 2020, l’Inps ha indicato quali saranno le rivalutazioni delle pensioni e delle prestazioni assistenziali nel 2021. Ciò in quanto, ogni anno, generalmente, entrambe subiscono un aumento per effetto dell’adeguamento all’inflazione. Senonchè, gli adeguamenti relativi al 2021, sono stati resi noti con il decreto del Ministero delle Finanze del 16 novembre 2020. Alla luce del suddetto decreto, l’INPS con la indicata circolare, ha descritto i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali. Ha specificato, inoltre, l’impostazione dei relativi pagamenti e le modalità di gestione delle prestazioni di accompagnamento a delle pensioni per il 2021.
Rivalutazione definitiva per il 2020 e quella provvisoria per il 2021
Il decreto del 16 novembre 2020 ha stabilito definitivamente l’aumento della perequazione automatica, attribuito in via provvisoria, per le pensioni del 2020, nella misura dello 0,5%. Per cui si procederà al conguaglio, rispetto allo 0,4% in sede di rinnovo per il 2020 e al mini-conguaglio dello 0,1% per le pensioni del 2021. Invece, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni, è determinata nella misura pari allo 0,0% dal 1° gennaio 2021. Ciò, naturalmente, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. Pertanto, per il momento, l’adeguamento dell’importo delle pensioni da mettere in pagamento per l’anno 2021 è, pertanto, nullo. Da qui se ne inferisce che nel 2021, le pensioni saranno destinate ad aumentare di pochissimo, mentre nel 2022 resteranno immobili.
Trattamenti interessati dalla rivalutazione
In definitiva, alla domanda: “quali saranno le rivalutazioni delle pensioni e delle prestazioni assistenziali nel 2021?”, la risposta è la seguente. L’indice di rivalutazione definitivo, per il 2020, è dello 0,1% e quello provvisorio dello 0,0%. Per il 2021, detti indici saranno applicati anche alle seguenti prestazioni:
1) pensioni sociali e assegni sociali;
2) pensioni e assegni per mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti. Inoltre, dalla circolare emerge che sono soggetti a regole particolari di rivalutazione, taluni trattamenti specifici. Essi sono:
a) i trattamenti diretti a pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari;
b) la quota rivalutabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, che è stata aumentata dello 0,79%;
c) le indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche.