Con una sentenza del 10 dicembre 2020, il Giudice di Pace di Pinerolo, ha fatto ricognizione sull’onere probatorio gravante sulle parti del processo. Quindi, ci chiederemo, quale è l’onere probatorio che grava sulla P.A. in caso di opposizione a sanzione amministrativa? Sul punto, la sentenza in commento ha fornito un grosso input a quelle che sono le difese dell’utente della strada. Infatti, essa ha assunto l’inutilizzabilità documenti P.A. allorquando vengano prodotti in violazione di talune condizioni previste dalla legge.
In particolare, sulla scorta degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la P.A. è tenuta a depositare, 10 giorni prima dell’udienza, una serie di documenti probatori. Di talchè, sono da reputarsi inutilizzabili le produzioni effettuate in violazione di detto termine. Nelle produzioni in discorso sono compresi i seguenti documenti: il certificato di taratura; la delibera di approvazione dell’installazione del dispositivo elettronico di rilevamento dell’infrazione e altri simili.
L’excursus motivazionale della sentenza
Ma vediamo, più nel dettaglio, quale è l’onere probatorio che grava sulla P.A. in caso di opposizione a sanzione amministrativa. Si è detto che il Giudice di Pace di Pinerolo ha accolto l’opposizione di un conducente, che aveva impugnato un verbale comminatogli dalla Polizia, a causa di un attraversamento con semaforo rosso. A fronte di ciò, il Comune si era costituito, affermando la sussistenza la legittimità della sanzione.
Tuttavia, il Giudice ha reputato tardiva la costituzione della P.A., in quanto avvenuta oltre il termine di 10 giorni prima dell’udienza. Di conseguenza, ha reputato, per legge, inutilizzabili le produzioni effettuate. Ma perché? Il Giudice ha precisato come la proposizione dell’opposizione abbia introdotto un originario giudizio di cognizione, regolato dall’art. 7 del d.lgs. n. 150/11.
Alla stregua di esso, spetta alla P.A. l’onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria.
Dunque, nel caso di specie il ricorrente aveva contestato: l’assenza di una valida delibera autorizzativa all’istallazione del dispositivo elettronico, la mancanza di omologa dell’apparecchiatura e la mancata taratura annuale dell’apparecchio. A fronte di dette contestazioni, sarebbe gravato sulla P.A. l’onere di produrre in giudizio, nel termine indicato, la documentazione attestante la regolarità dell’apparecchio. Per addivenire a questa decisione, il Giudice ha fatto rinvio ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, come Cass. n. 9545 del 2018.
In base ad esso, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, le produzioni da parte della P.A. sono soggette ad un vincolo. Si tratta degli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, del d.lgs. 150/11, che richiamano il rito del lavoro.
Sulla base di detta normativa, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la produzione della P.A. è soggetta al termine di 10 giorni prima dell’udienza. Questo è considerato un termine perentorio e decadenziale, come da Cass. 16853/2016. In violazione di detta normativa, la produzione è reputata tardiva e quindi è inutilizzabile ai fini del decidere.