In questo articolo la redazione di Proiezionidiborsa Vi illustra dei preziosi chiarimenti sulle pensioni con beneficio Flat Tax, validi per residenti esteri al sud Italia.
Di cosa si tratta
La norma qui trattata risale alla legge di Bilancio 2019, anche se forse è passata quasi in sordina. Si tratta di un regime fiscale agevolato a beneficio di pensionati esteri che decidono di trasferirsi nel sud del nostro paese. La destinazione della nuova residenza fiscale deve essere un comune con meno di 20.000 abitanti. Ed essere sito in una delle seguenti regioni: Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Abruzzo.
A ben vedere si tratta di una degna alternativa alla scelta del Portogallo per tutti quei pensionati in cerca di agevolazioni. Potrebbero essere attratti dalla bellezza storico-artistica e dalla qualità della vita tipica dei borghi del sud Italia.
I requisiti per accedere al beneficio
I soggetti interessati devono essere titolari di pensione da fonte estera. Rientrano in questa definizione i redditi da pensione che derivano dalla cessazione di un rapporto di lavoro, anche diverso da quello dipendente.
Le agevolazioni non riguardano i pensionati italiani trasferiti all’estero. Riguardano semmai gli italiani che, trasferitisi in passato all’estero per lavorare, oggi percepiscono una pensione da fonte estera e intendano ritornare in patria.
I soggetti interessati dovranno in tal caso trasferire la loro residenza fiscale in uno dei comuni del sud Italia con meno di 20 mila abitanti. I pensionati dovranno inoltre avere una residenza fiscale estera pregressa di almeno 5 periodi di imposta precedenti. Infine, i paesi di provenienza sono da ricomprendersi tra quelli con i quali l’Italia ha in piedi accordi di cooperazione amministrativa, bilaterali o sovrananzionali.
Decorrenza, opzione e contenuto della misura
Si può usufruire dell’agevolazione dal periodo di imposta 2019 e con decorrenza del trasferimento dal primo gennaio 2019, e dichiarazione del 2020.
Questi soggetti possono beneficiare di una tassazione forfettaria e sostitutiva dell’IRPEF pari al 7%. È previsto anche l’esonero del versamento IVAFE e IVIE. Le persone fisiche eserciteranno l’opzione, in sede di dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento. In questa sede dichiareranno: le ultime residenze fiscali estere, lo status di non residente in Italia nei 5 anni antecedenti. Ancora, si comunicherà la residenza del soggetto estero che eroga il reddito di pensione e l’ammontare dei redditi di fonte estera assoggettati all’imposta sostitutiva.
L’opzione decorrerà da questo periodo di imposta e per i successivi 5 periodi. Il recente Decreto Crescita ha elevato il periodo di durata dell’opzione da 5+1 anni, a 9+1 anni. Ad esempio, se si diventa residenti nel 2020, si potrà beneficiare della misura fino a 2029 incluso. Non è possibile l’esercizio di un rinnovo dell’opzione al termine della scadenza.
Preziosi chiarimenti sulle pensioni con beneficio Flat Tax
In chiusura, ecco i preziosi chiarimenti sulle pensioni con beneficio Flat Tax emanati dall’Agenzia delle Entrate.
La circolare n. 19/E del 21 aprile 2020 precisa che il pagamento dell’imposta sostitutiva avverrà in un’unica soluzione, per ciascun periodo di imposta. Si istituisce inoltre il codice tributo “1899”. Esso è denominato: “Imposta sostitutiva dell’IRPEF – PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI – art. 24-ter del TUIR”, per il versamento dell’imposta tramite modello F24. Bisognerà, infine, indicare l’anno cui si riferisce il versamento.
A seguire è arrivata la successiva circolare n. 21/E del 17 luglio 2020, che fa riferimento alla gestione del momento del trasferimento. Questo al fine di evitare una doppia imposizione, sia in Italia che nel paese di provenienza. Cosa avviene se è stata trattenuta nel paese estero d’origine l’imposta nel periodo in cui si è determinato il trasferimento della residenza fiscale? Questa può essere restituita, con istanza di rimborso, ovvero può essere oggetto di compensazione.