Come è noto, il trattamento di fine rapporto (TFR) è una somma di denaro corrisposta al lavoratore quando termina il rapporto di lavoro. L’importo di questa somma viene determinato tramite l’accantonamento, per ogni anno o parte di anno di lavoro, di una certa quota stipendiale. Per molto tempo questo strumento ha avuto la funzione, sostanzialmente, di un’assicurazione. Permetteva, cioè, al lavoratore di fare fronte al periodo di tempo che passava tra la perdita del lavoro e la ricerca di un altro.
Assegno divorzile e TFR
Nel tempo, però, questa funzione è cambiata e oggi probabilmente ha uno scopo più retributivo previdenziale. Oggi, infatti, tale strumento è conosciuto anche come liquidazione. Viene associato più ad una ricompensa per il lavoratore a fronte dell’attività svolta durante gli anni di servizio piuttosto che ad una sorta di assicurazione. Ci si chiede quali siano i rapporti tra TFR e assegno divorzile o di mantenimento. Ci si chiede cioè se oltre all’assegno di mantenimento sia possibile per il beneficiario ottenere anche il TFR dell’ex coniuge. La legge e la giurisprudenza spiegano che presentando questa richiesta è possibile ottenere entrambi gli assegni.
È noto come la funzione dell’assegno divorzile si sia evoluta nel tempo ed oggi assolva principalmente a tre funzioni. Quella assistenziale, quella perequativa e quella compensativa. Il giudice nel determinare e quantificare l’assegno divorzile utilizza i criteri dell’articolo 5 comma 6 della Legge sul divorzio. Tra questi tiene conto del contributo personale ed economico che ciascun coniuge ha apportato alla vita familiare. Tiene presente il reddito degli ex coniugi, e guarda anche alla durata del matrimonio.
Presentando questa richiesta è possibile ottenere l’assegno di mantenimento o divorzile e il trattamento di fine rapporto dall’ex coniuge
All’interno della Legge sul divorzio l’articolo 12 bis prevede che il coniuge abbia, in alcuni casi, diritto al TFR dell’ex partner. In particolare se non è passato a nuove nozze e quando sia titolare di assegno divorzile. La legge indica anche nel 40% la quota del TFR che spetta all’ex coniuge. La giurisprudenza ha spiegato che quando non viene riconosciuto l’assegno divorzile non è possibile nemmeno chiedere la parte di TFR prevista dall’articolo 12.
Ancora più di recente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 7733 del 2022, ha spiegato che l’ottenimento della quota del TFR, prevista dall’articolo 12, da parte dell’ex coniuge non esclude il diritto all’assegno divorzile. Detto in altri termini, anche se alla fine del lavoro del partner l’ex coniuge riceve il 40% della quota del suo TFR, sarà suo diritto continuare a ricevere anche l’assegno divorzile. Questo perché l’articolo 12 Legge sul divorzio crea una sorta di collegamento tra TFR e assegno di divorzio. Prevedendo che la quota del TFR spetti quando il giudice ha riconosciuto all’ex coniuge l’assegno di divorzio. E viceversa, detta quota non spetti quando non è dovuto l’assegno di divorzio.