L’Agenzia delle Entrate sta aprendo la possibilità di accesso al Superbonus 110% anche a categorie che prima non erano certe di potersi avvalere di questo importante strumento. Per esempio possono usare il Superbonus 110% anche le onlus e le parrocchie. Soprattutto queste ultime sono sempre molto in difficoltà quando devono affrontare spese per ristrutturazione dei locali adibiti ad oratorio. O ad altre attività di interesse generale.
In particolare, data la particolare conformazione dell’Italia, sono compresi tra gli interventi agevolati anche quelli per ridurre il rischio sismico.
La previsione è contenuta nell’art. 16, comma da 1 bis a 1 septies del Decreto Legge n. 63 del 2013. Si tratta del SismaBonus che consentiva una detrazione del 90% del costo dell’intervento. In caso di contemporanea stipula di una polizza assicurativa per calamità naturali.
Ma con il nuovo Super Sismabonus la detrazione aumenta fino al 100%. Indipendentemente dal miglioramento della classe di rischio dell’edificio.
Possono usare il Superbonus 110% anche le onlus e le parrocchie
Sappiamo che per gli interventi di efficientamento energetico i lavori effettuati devono far guadagnare due classi energetiche all’edificio. Invece, per gli interventi antisismici, non è previsto nessuno specifico traguardo da raggiungere.
L’estensione dei soggetti che possono avvalersi del bonus è arrivata con la legge di conversione del Decreto Rilancio. La legge n. 77 del 2020, infatti, prevede che possano accedere al benefico anche le onlus, le associazioni di volontariato e quelle di promozione sociale.
Quindi la parrocchia può iscrivere l’oratorio parrocchiale e organizzare le sue attività in forma di onlus. In questo caso potrà usufruire del Superbonus 110% per i relativi interventi se si trova in un Comune a rischio sismico 1, 2 o 3.
La verifica delle zone può essere effettuata verificando l’ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006. L’ordinanza è pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006.