L’arrivo della tredicesima si accompagna spesso ad un moto spontaneo di gioia all’idea che il portafogli possa essere più ricco del solito. Tuttavia, esistono dei casi in cui la mensilità aggiuntiva corre il rischio di un’azione di recupero da parte dei creditori. Possono pignorare la tredicesima dallo stipendio? In tal caso, si rischia di non ricevere neanche un centesimo, oppure esiste un limite alla pignorabilità? I Tecnici di ProiezionidiBorsa rispondono a questi interrogativi mostrando come si esprime la Legge al riguardo.
Quando si verifica un pignoramento
Il pignoramento presso terzi rappresenta un’azione esecutiva che solitamente un creditore avvia nei riguardi del debitore. Nella generalità dei casi, prima che si giunga all’azione di pignoramento il debitore riceve diversi solleciti al saldo del pagamento. Tuttavia, l’azione di pignoramento rappresenta il tentativo ultimo per riappropriarsi di quanto spettante. Ebbene, in questi casi, possono pignorare la tredicesima dallo stipendio? Sì, anche la tredicesima è pignorabile nei limiti e nelle misure che prevede la legge.
Limiti alla pignorabilità
Secondo quanto stabilisce l’art. 5454 del codice di procedura civile, esiste un limite al pignoramento teso a garantire il minimo vitale al debitore. Questo significa che se anche l’ammontare del debito si costituisse di una somma piuttosto rilevante, si deve rispettare il limite mensile di pignorabilità.
Nello specifico, la normativa prevede che il pignoramento non superi tali limiti: esso non può superare un importo pari a tre volte l’assegno sociale INPS. Questo vale per le somme che si devono a titolo di salario, stipendio o altre indennità connesse all’impiego in caso di accredito anteriore al pignoramento. Invece, se l’accredito avviene nella data del pignoramento o nei giorni successivi alla data di pignoramento, allora si applica la seguente regola: tetto massimo di pignoramento pari alla misura massima dell’assegno sociale aumentato della metà. Da quanto dispone la normativa, si evince che le somme pignorabili sono quelle eccedenti il minimo vitale. Ecco, dunque, in quali termini l’azione esecutiva del pignoramento si applica anche alla tredicesima mensilità.
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