Preliminarmente precisiamo che il Fondo Vittime della Strada, è un istituto finalizzato a garantire i principi di sicurezza e solidarietà sociale, oltre che di obbligatorietà della RCA. Esso è costituito da società assicurative designate con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato. La sua funzione è quella di garantire agli utenti della strada un risarcimento anche nelle ipotesi in cui mancherebbe una copertura assicurativa.
Si pensi al caso di mancata identificazione del veicolo danneggiante o di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa. Sicché, vediamo quali sono le posizioni adottate dalla giurisprudenza nelle ipotesi in cui il risarcimento è dovuto dal Fondo Vittime della Strada. Ebbene, con riguardo all’onere della prova, i giudici hanno chiarito che esso ricade sul danneggiato dal sinistro stradale. Egli, infatti, è tenuto a provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo o natante, rimasto sconosciuto.
A tal fine, è sufficiente che, dopo la denuncia dell’incidente alle autorità, le indagini compiute per l’identificazione del veicolo investitore, abbiano avuto esito negativo. In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Napoli con sentenza, n.3562 del 2020, nonché il Tribunale di Roma n.16191 del 2018.
Sinistro stradale causato da veicolo rubato
Sempre nella disamina delle posizioni della giurisprudenza nelle ipotesi in cui il risarcimento è dovuto dal Fondo Vittime della Strada, passiamo alla fattispecie del veicolo rubato. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che la vittima di un sinistro, trasportata col suo consenso su un veicolo rubato, non può chiedere il risarcimento del danno.
L’azione non spetta né nei confronti dell’assicuratore del veicolo, né nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada. Il tutto in quanto la tutela è concessa solo ai trasportati contro la propria volontà. Sicché, il trasportato consenziente, può rivolgere la richiesta di risarcimento al solo conducente responsabile.
Ipotesi di coinvolgimento di più veicoli
Esaminiamo, adesso, l’ipotesi di sinistro stradale concausato da più veicoli, tutti privi di copertura assicurativa. In tal caso, il Fondo Vittime è tenuto ad indennizzare la vittima entro il limite costituito dal massimale minimo di legge, per il numero dei responsabili. Ciò, a condizione che il danneggiato abbia convenuto in giudizio l’impresa designata espressamente invocando la sua qualità di garante ex lege di tutti i coobbligati. Inoltre, al termine del giudizio la domanda deve essere accolta con conseguente condanna dei responsabili, in solido tra loro al risarcimento dell’intero danno patito. Ciò significa che, qualora sia convenuto uno solo dei corresponsabili, il giudice non potrà condannare al pagamento di somme eccedenti un singolo massimale. È quanto recentemente dedotto dalla Cassazione, con sentenza n.17893 del 2020.
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