Pochi sanno quali sono i requisiti per ottenere una casa popolare

chiavi di casa

Ci sarà capitato, forse, di sentire qualcuno che dica che una persona (o un intera famiglia) è subentrata nella casa popolare che prima era assegnata ad un suo parente. In termini tecnici si parla, in questo caso, di diritto di subentro. È previsto pressoché da tutte le normative locali. In ogni caso, è bene controllare la normativa del proprio comune di residenza. Ancora in pochi sanno quali sono i requisiti per ottenere una casa popolare e perdono un diritto fondamentale. Speriamo, con questo articolo, di fare un po’ di chiarezza sull’argomento.

In generale, il diritto di subentro spetta ai componenti del nucleo familiare del primo assegnatario. Devono, però, essere ancora conviventi al momento della morte dell’assegnatario stesso. Lasciare la casa popolare significa perdere l’assegnazione.

Oltre ad essere conviventi con l’assegnatario, coloro che vogliono subentrare devono anche avere i requisiti di legge per l’assegnazione. Se hanno un reddito più alto di quello previsto per legge, è chiaro che la convivenza con l’assegnatario non diventa motivo sufficiente per scavalcare chi ha più bisogno.

Pochi sanno quali sono i requisiti per ottenere una casa popolare e perdono un diritto fondamentale

Per esempio, quasi nessuno sa che anche per il subentro è necessario inviare esplicita domanda all’ente di assegnazione delle abitazioni popolari. L’ente, infatti, deve sempre essere a conoscenza di chi siano gli effettivi occupanti degli immobili. Deve controllare il possesso dei requisiti del subentrante rispetto agli altri soggetti in graduatoria.

Anche la Corte di Cassazione, con la recente sentenza S.U. Sent. n. 2.0761 del 20.07.2021, ha dichiarato la necessità del provvedimento di conferma del subentro da parte dell’Istituto Case Popolari.

Come tutelarsi se l’ente non risponde

Attenzione a questa particolarità che pochi conoscono. Se l’Istituto Case Popolari tarda a rispondere, si può chiedere tutela al tribunale civile della propria città di residenza. La Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito che non bisogna fare un ricorso al TAR anche se si tratta di un atto amministrativo. Il diritto di cui si chiede il riconoscimento è un diritto soggettivo e quindi ci si deve rivolgere al tribunale civile. È una facilitazione per il richiedente, perché il TAR è presente solo nel capoluogo di regione e quindi non è più difficilmente raggiungibile.

La casa popolare non si eredita

Per questo motivo occorre sempre una espressa domanda di subentro al precedente assegnatario e l’Ente di gestione deve sempre dare una risposta esplicita. In questi casi non vale la regola del silenzio assenso. La casa popolare è uno dei diritti che il nostro ordinamento riconosce a chi abbia redditi troppo bassi per potersi confrontare con i prezzi di mercato.