Dicono che gli italiani siano un popolo piuttosto litigioso quando si tratta di far valere i propri diritti sulla proprietà. Spesso i tribunali devono trattare cause dallo scarso valore economico, ma che tuttavia per i proponenti rappresentano questioni di principio molto importanti. Per questo motivo, l’ordinamento incoraggia risoluzioni rapide e consensuali, o per lo meno che evitino di ingolfare il funzionamento della giustizia.
Forse si potrebbe diminuire la portata dei ricorsi aumentando la consapevolezza di quali siano i diritti e i doveri di cui godono i proprietari, nei rapporti con i vicini. Prevenire problemi e risolverli di mutuo accordo potrà allora risultare più facile. Recentemente abbiamo visto cosa chiedere preventivamente quando acquistiamo una nuova casa per tutelarci da problemi nascosti. Quando invece le proprietà sono confinanti, potrebbero insorgere dei dibattiti accesi. Però pochi sanno di avere questi diritti.
Alla radice dei problemi
Un caso che si verifica concretamente molto spesso è quello dei rami sporgenti. In questo caso, dovremmo sapere che se sul nostro terreno sporgono i rami della pianta del vicino, possiamo chiedere che vengano tagliati (art.896 codice civile). La facoltà di richiederlo è imprescrittibile e riguarda anche le radici, cui potremo provvedere da soli. Tutto questo può avvenire se non ci sono regolamenti e usi locali che dispongono diversamente. Infatti, le piante potrebbero essere tutelate da vincoli paesaggistici. In tutti i casi, i costi delle operazioni sarebbero a carico del vicino, il quale è responsabile anche degli eventuali danni causati dai suddetti rami. Questo caso si verifica, ad esempio, quando le foglie otturano la fognatura.
Ricordiamo infine che, se vogliamo piantare qualche nuova pianta o albero, la distanza dal confine deve essere di tre metri per gli alberi ad alto fusto. Sarà invece di un metro e mezzo per quegli alberi il cui tronco, prima di suddividersi in vari rami, non superi i 3 metri. Per gli arbusti (e le siepi), così come le piccole piante da frutto, basta mezzo metro di distanza. A proposito di questo, ricordiamo che le costruzioni su fondi confinanti devono essere tenute ad una distanza di almeno 3 metri. Questo perlomeno se le costruzioni non sono aderenti. La distanza richiesta potrebbe essere ancora maggiore qualora i regolamenti comunali lo prevedano. Inoltre, la distanza non si applica per quegli immobili che facciano confine con vie pubbliche e piazze.
Pochi sanno di avere questi diritti nei confronti del vicino confinante riguardo a muri, alberi e confini
Ci potremmo chiedere che cosa il codice civile intenda per costruzione. In sintesi, una costruzione ha carattere di stabilità, solidità ed immobilizzazione. Dunque, con il termine non ci si riferisce solo agli immobili, ma a qualsiasi manufatto. Questo a patto che emerga sensibilmente al di sopra del livello del terreno. Occhio poi a pozzi, cisterne e buche, perché queste devono mantenersi a due metri di distanza dal confine. In caso di canali, invece, la distanza deve essere uguale alla profondità massima raggiunta. Anche in questo caso, informiamoci sull’esistenza di eventuali regolamenti diversi.
Inoltre, c’è un ulteriore presidio a tutela del nostro fondo. Questo si applica in presenza di scarichi d’acqua piovana. Infatti, l’art.908 del codice civile impone che le acque piovane che scolano dal tetto del proprietario di un edificio debbano scolare all’interno del proprio terreno. Un accordo tra i proprietari, però, può consentire che questo avvenga. Diversa invece è l’ipotesi delle acque piovane che scolano naturalmente da un fondo superiore ad uno inferiore. In questo caso, il fondo inferiore deve accettare il passaggio delle acque. Se in uno dei due fondi l’opera dell’uomo ha compiuto delle modifiche che arrecano un pregiudizio, occorrerà però fornire un indennizzo alla controparte. Infine, se vogliamo compiere questi lavori in casa, ottime notizie. In arrivo c’è infatti una detrazione di ben il 75%.
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