L’assegno ordinario di invalidità spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) o ai fondi sostitutivi/integrativi INPS. Hanno diritto alla prestazione economica i lavoratori dipendenti e autonomi (commercianti, artigiani, mezzadri e coloni). Ma pochi sanno che l’assegno invalidità è trasformato in pensione di vecchiaia ma con trattenute e riduzioni.
Infatti, per poter richiedere l’assegno di invalidità è necessario che il lavoratore abbia un’infermità mentale o fisica con una riduzione della capacità lavorativa di due terzi. L’infermità non deve dipendere da causa di servizio. Inoltre, l’invalidità deve essere accertata dalla commissione medica dell’INPS.
Poi, oltre al requisito di invalidità è richiesto anche un requisito contributivo.
Nello specifico sono necessari almeno cinque anni di contributi. Però, almeno tre anni devono essere versati nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda.
Pochi sanno che l’assegno invalidità è trasformato in pensione di vecchiaia ma con trattenute e riduzioni
Bisogna precisare che l’assegno di invalidità non è una pensione definitiva. Infatti, è trasformato in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile. L’assegno è trasformato automaticamente se il lavoratore è in possesso dei requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia (minimo 20 anni).
Inoltre, se il lavoratore nel periodo in cui ha beneficiato dell’assegno non ha svolto attività lavorativa, ha diritto alla contribuzione figurativa, utile per raggiungere il diritto alla pensione. Però, questi contributi non sono utili a determinare il valore della pensione. Tuttavia, la pensione di vecchiaia non può essere inferiore all’assegno di invalidità.
Per i titolari di assegno di invalidità, la normativa vigente, prevede un primo taglio dell’assegno. Nello specifico si tratta di una riduzione applicata al lavoratore che continua a lavorare e supera un determinato reddito. Infatti, l’assegno si riduce del:
- 25% se il reddito supera 4 volte il trattamento minimo;
- 50% se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo.
Tuttavia, se l’assegno supera il trattamento minimo, può subire una seconda riduzione. Però, tutto dipende dalla anzianità contributiva, nello specifico:
- con 40 anni di contributi, non è prevista nessuna trattenuta aggiuntiva;
- con mendo di 40 anni di contributi, è applicata una seconda trattenuta in base alla provenienza del reddito. Nello specifico, se lavoro dipendente la trattenuta è del 50% della quota eccedente il trattamento minimo. Invece, se lavoro autonomo la trattenuta è del 30% per la quota eccedente il trattamento minimo.