Pignoramento del conto corrente: come sbloccarlo.
Da quando il pignoramento del conto corrente è diventato sempre più rapido e diretto sono aumentati i conti correnti bloccati.
Capita ormai di frequente che l’Ufficiale Giudiziario notifichi alla banca o alla posta un atto di pignoramento bloccando così il conto corrente del debitore.
Il debitore non potrà, finchè bloccato, utilizzare il conto corrente.
Cos’è il pignoramento del conto corrente
Il pignoramento del conto corrente è un rischio in cui incorre chi non paga i propri i debiti.
Giuridicamente è una forma di pignoramento presso terzi attuata al fine di recuperare un credito.
Pignoramento del conto corrente: come sbloccarlo
Per poter sbloccare un conto corrente occorre prima di tutto capire il motivo per il quale quel conto sia stato bloccato.
I motivi che portano a bloccare un conto corrente sono diversi ma tra questi, come anticipato, c’è anche il pignoramento.
Le modalità per sbloccare un conto corrente pignorato cambiano a seconda del tipo di debito.
Debiti fiscali causati dal mancato pagamento di cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Oppure debiti tra privati oppure tra aziende e cittadini. Debiti di un lavoratore dipendente o di un autonomo.
Insomma, le procedure per sbloccare il conto corrente cambiano a seconda del soggetto che abbia eseguito il pignoramento nonché del soggetto pignorato.
Come sbloccare il conto pignorato dall’Agenzia delle Entrate
In questo articolo spiegheremo come sbloccare il conto corrente pignorato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Se il pignoramento mira a recuperare dei crediti fiscali ed è partito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione le strade da percorrere per sbloccare il conto sono due:
1)la prima strada percorribile, è quella di pagare nel temine di 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento tutto il debito dovuto all’Agente della Riscossione
2)la seconda è quella di presentare un’istanza di rateazione e versare la prima rata subito dopo l’accettazione da parte dello stesso Agente della Riscossione.
Qualora il debitore non dovesse procedere né in un modo né nell’altro, al 61esimo giorno, la banca storna le somme pignorate sul conto del debitore.
Quest’ultimo non potrà più opporsi all’esecuzione forzata.
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