La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 1371 del 18/01/2022, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti processuali in tema di appello nel processo tributario. Nella specie, per una controversia relativa ad impugnazione di un accertamento TARI, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’agente della riscossione. Ritenevano i giudici che la società contribuente non avesse dimostrato il diritto all’esenzione per superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani. La società contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, censurando, per quanto di interesse, l’omessa pronuncia di inammissibilità dell’appello per omessa specificità dei motivi d’impugnazione.
La decisione
Secondo la Suprema Corte, la censura era parzialmente fondata. Evidenziano i giudici di legittimità che nel processo tributario vige la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi. Tale sanzione deve però essere interpretata restrittivamente, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia. Ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado dovrà quindi essere consentita l’effettività di sindacato della sentenza. Pertanto, l’indicazione dei motivi dell’impugnazione può consistere soltanto in una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, della domanda rivolta al giudice. E non vi è incertezza dei motivi specifici di appello, laddove, benché formulato in modo sintetico, questo contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco.
Conclusioni
Per l’appello, non è necessaria l’indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata. E’ sufficiente (e necessario) che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell’avviso impugnato. E questo anche per il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito.
Per l’appello, non è necessaria l’indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure
Nella specie, in conclusione, l’atto di appello conteneva specifiche argomentazioni dirette a censurare la decisione assunta nel primo grado di giudizio. Ma lo faceva solo con riferimento alla tassabilità delle aree di proprietà della società contribuente. Non conteneva però alcuna censura (tanto meno specifica) alla dichiarazione di carenza di legittimazione passiva della società contribuente relativamente all’area detenuta da soggetto terzo. E, quindi, l’onere di specificità dell’impugnazione non poteva dirsi assolto, con conseguente accoglimento del motivo di ricorso.