Dopo tante ipotesi relative alle sanzioni, anche penali, scaturenti dalle false dichiarazioni fatte nelle autocertificazioni, arriva una voce contraria.
In particolare, con sentenza del 12 marzo 2021, il GIP di Milano ha concluso che non c’è reato se si dichiara il falso nell’autocertificazione Covid.
Il reato che entra in ballo, sarebbe, nella specie, quello di falso ideologico in atto pubblico ex art. 483 c.p. che punisce chi attesta, falsamente, al pubblico ufficiale, fatti di cui l’atto è destinato a provare la verità.
Ebbene, per il Gip di Milano non ricorrerebbe il reato in discorso. E ciò in quanto non sussisterebbe obbligo di dire la verità nell’autocertificazione. Sulla scorta di quanto deciso, dunque, nella sentenza in commento, il cittadino che viene fermato dalle Autorità, e viene invitato a compilare l’autodichiarazione, per giustificare il proprio spostamento, non è obbligato a dire la verità.
Nella fattispecie decisa, infatti, l’imputato è stato assolto, proprio per questa ragione.
Sicché, nelle fattispecie quali quella in commento, il reato non può reputarsi integrato. Si ricordi che la sentenza di che trattasi non è la prima intervenuta sul tema, essendosi essa posta sulla stessa linea già segnata dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia.
Perché il reato di falso ideologico non ricorrerebbe
Per il GIP di Milano non c’è reato se si dichiara il falso nell’autocertificazione Covid.
Perché, dunque, non sussisterebbe il reato ex art. 483 c.p. in relazione al D.P.R. n. 445/2000, secondo i giudici?
Come anticipato, semplicemente, perchè non c’è l’obbligo di dire la verità. Ciò in quanto deve escludersi che la norma preveda un generale obbligo di veridicità nelle attestazioni rese al pubblico ufficiale.
Affermare ciò, infatti, significherebbe imporre al privato di dire la verità sui fatti dell’autodichiarazione. Pur sapendo di poter incorrere in indagini e sanzioni. Ma ciò non è contemplabile, in quanto si pone in contrasto con il diritto di difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione.
In conseguenza di ciò, non esistendo alcuna legge penale che imponga un siffatto obbligo, chi viene imputato per falso ideologico in atto pubblico, nelle circostanze descritte, deve essere assolto.