Per dedurre le perdite su crediti non è sempre necessario l’infruttuoso esperimento di azioni esecutive

Cassazione

per dedLa Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1147 del 17/01/2022, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di perdite su crediti. Nella specie, la società contribuente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. I giudici avevano dichiarato la legittimità sostanziale dell’accertamento, con cui l’Ufficio aveva contestato operazioni soggettivamente inesistenti, oltre che costi non di competenza o non inerenti. La società, tra le altre, criticava la sentenza impugnata con riferimento alla asserita indeducibilità delle perdite su crediti. Sosteneva infatti, su tale punto, la Commissione Tributaria Regionale che fosse necessario il previo esperimento infruttuoso dell’azione esecutiva. 

La decisione

Secondo la Suprema Corte la censura era fondata. Evidenziano i giudici che le perdite su crediti sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi o in presenza di procedure concorsuali. Rileva la Cassazione che nel caso di perdite su crediti non correlate a procedure concorsuali, è onere del contribuente dimostrare gli elementi certi e precisi. 

Per dedurre le perdite su crediti non è sempre necessario l’infruttuoso esperimento di azioni esecutive

Elementi che si possono rinvenire, come era anche nella specie, quando il debitore non paga volontariamente e il credito non risulta attuabile coattivamente. Tuttavia, aggiunge la Corte, non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi attivato per conseguire l’assoggettamento del debitore ad una procedura concorsuale.

Conclusioni

In conclusione, in tali casi, per dedurre le perdite su crediti non è sempre necessario l’infruttuoso esperimento di azioni esecutive. In sostanza la perdita può risultare anche da altri elementi certi e precisi. Nella specie, pertanto, la Commissione Tributaria Regionale, nell’escludere la deducibilità della perdita in ragione, esclusivamente, del mancato esercizio dell’azione esecutiva, non si era correttamente pronunciata. Vero è, comunque, che la valutazione della irrecuperabilità del credito non deve risultare basata esclusivamente su di una valutazione soggettiva del contribuente. In definiva, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Nei casi in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, gli elementi certi e precisi a fondamento della deducibilità delle perdite su crediti si considerano peraltro sussistere per legge.