Pensione di invalidità: quali sono le nuove modalità per richiederla?

INPS

Pensione di invalidità: quali sono le nuove modalità per richiederla?

Come comunicato dall’INPS con messaggio 1275/2020 ci sono importanti novità per le pensioni di invalidità.

Dal 1° aprile sono entrate in vigore le nuove modalità per la richiesta della domanda di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.

Sarà più semplice d’ora in poi, richiedere la pensione di invalidità all’INPS visto che è entrato in vigore il regime di semplificazioni che lo scorso anno era stato introdotto in via sperimentale.

Un regime che rende più semplice e veloce la richiesta della pensione di invalidità.

Dal 1°aprile in vigore le nuove modalità per richiedere la pensione di invalidità

L’emergenza Covid – 19, infatti, ha spinto l’Istituto a spostare in avanti di due mesi la data per la modalità unica di trasmissione delle domande per i soggetti tra i 18 e 67 anni.

In pratica, la nuova procedura mira alla semplificazione della domanda. La fase sanitaria e quella amministrativa si snelliscono.

Pensione di invalidità: quali sono le nuove modalità per richiederla?

I soggetti che possono presentare la domanda di invalidità sono:

a)i cittadini italiani con residenza in Italia;

b)i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia ed iscritti all’anagrafe del comune di residenza;

c)i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, titolari del permesso di soggiorno di almeno 1 anno, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo.

Come presentare la domanda

I cittadini di età compresa tra i 18 e i 67 anni possono anticipare, al momento della presentazione della domanda di invalidità, le informazioni socio – economiche contenute nel modello AP70, che in genere vengono comunicate solo all’esito dell’istruttoria sanitaria.

La verifica avviene automaticamente: il primo dato da inserire nel modulo online è proprio il codice fiscale.

Il richiedente da subito nella domanda dovrà fornire oltre alle proprie generalità, i dati dell’eventuale ricovero, dati relativi allo svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, modalità di pagamento, delega alla riscossione di un terzo quadro G, delega in favore delle associazioni quadro H.

Sarà possibile allegare anche altri documenti aggiuntivi come, ad esempio, dichiarazioni di responsabilità.

Avendo già queste informazioni, al termine dell’accertamento sanitario potrà partire subito il pagamento della prestazione economica riconosciuta.

In pochi casi ormai, sarà necessario completare comunque il modulo AP70 dopo la conclusione dell’iter sanitario.

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