Pensione di inabilità per i dipendenti privati e autonomi con bonus età e contributi

pensione

Oggi il sistema pensionistico  italiano vive un momento particolare  e le preoccupazioni per la sostenibilità del futuro sono tante. Oggi andiamo a  studiare un caso particolare in modo da rendere edotti i nostri lettori su una situazione particolare.  La pensione di inabilità permette ai lavoratori di uscire dal lavoro perché non più in grado di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Questa misura si divide in base al settore di appartenenza del lavoratore. Abbiamo già esaminato la questione per i dipendenti pubblici (legge 335/95). Adesso esaminiamo la pensione di inabilità per i  dipendenti privati e autonomi con bonus età e contributi.

A chi è rivolta e con quali requisiti

Spetta ai lavoratori che si trovano nella situazione di inabilità totale a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il riconoscimento della pensione di inabilità da diritto ad un bonus che corrisponde all’attribuzione di un’anzianità convenzionale. Che consiste come se il lavoratore avesse lavorato fino all’età di 60 anni oppure con un’anzianità di servizio di 40 anni.

Decorrenza e incompatibilità

La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, sia dipendente che autonoma. È richiesta dall’interessato e ha gli stessi requisiti dell’assegno di invalidità. Nello specifico possono fare domanda coloro che:

a)sono assicurati presso l’INPS;

b)hanno versato almeno cinque anni di contributi;

c>)inoltre, dei 5 anni di contributi, almeno tre anni versati negli ultimi cinque anni dall’invio della domanda.

Il lavoratore inoltre, deve trovarsi nella condizione di impossibilità a deambulare. Quindi, ha bisogno dell’ assistenza permanente di un accompagnatore.

La pensione di inabilità per i dipendenti privati e autonomi con bonus età e contributi, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Bisogna precisare che per ottenere la prestazione il lavoratore deve cessare l’attività lavorativa.

Inoltre, tale prestazione può essere soggetta a revisione e revoca nel caso il lavoratore ha recuperato la capacità lavorativa.

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