Pensione di inabilità con 15 anni di contributi, solo se appartenenti a questa categoria

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Il nostro sistema previdenziale tutela i lavoratori che non riescono a svolgere più le mansioni lavorative con varie forme pensionistiche anticipate. Emerge tra queste anche la pensione di inabilità “ordinaria” regolata dalla Legge n. 379/1995.

Questa misura è dedicata ai dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusiva AGO. L’abbreviazione AGO che troviamo molto spesso nelle circolari e messaggi INPS significa Assicurazione Generale Obbligatoria.

E’ possibile richiedere la pensione di inabilità con 15 anni di contributi, solo se appartenenti a questa categoria, bisogna superare la visita da parte della Commissione Medica competente (CMV, CMO, ASL). Se il lavoratore risulta inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa, può accedere a questa misura pensionistica.

Pensione di inabilità con meno di 15 anni di contributi, solo se appartenenti a questa categoria

In effetti possono accedere a questa tipologia di pensione di inabilità ordinaria solo i dipendenti del pubblico impiego iscritti all’AGO (art. 7 Legge n. 379/1995).

La prestazione decorre dal primo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro per inabilità lavorativa. Si tratta di una prestazione vitalizia che cessa con il decesso del pensionato. Infine, è reversibile in favore dei familiari superstiti che hanno il diritto alla prestazione.

I requisiti richiesti

Possono fare domanda di pensione di inabilità con meno di 15 anni di contributi, solo se appartenenti a questa categoria, coloro che sono in determinati condizioni.

Nello specifico, devono aver avuto il riconoscimento dello stato di inabilità assoluto e l’impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Inoltre, il requisito di anzianità contributiva si suddivide in due casistiche diverse:

a) se il giudizio del verbale medico è limitato solo alle mansioni svolte, il lavoratore deve possedere un’anzianità contributiva di almeno 19 anni, 11 mesi e 6 giorni;

b) se il giudizio del verbale medico riporta l’inabilità lavorativa a qualsiasi tipologia di mansione, il lavoratore deve possedere un’anzianità contributiva di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni.

Il lavoratore che percepisce la pensione di inabilità, può cumulare i redditi di lavoratore autonomo nella misura del:

a) 70% per redditi di lavoro autonomo;

b) 50% per redditi di lavoro dipendente.

Inoltre, nel caso di lavoro autonomo, le trattenute non possono superare il valore del 30% di tali redditi.