Il Regolamento del 28 luglio 2000 n. 1685 della Commissione Europea reca disposizioni di applicazione del Regolamento CE del Consiglio n. 1260 del 1999, con particolare riguardo all’ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai fondi strutturali ed alla “prova della spesa”.
La genericità dell’espressione mutuata dai Regolamenti europei pone delle questioni giuridiche, in fase di applicazione delle fonti normative regolamentari sul piano nazionale. In Italia, si è posto il quesito dell’equiparabilità delle fatture quietanzate a “documenti contabili aventi forza probatoria equipollente”.
In secondo luogo, ci si è chiesti quale sia la corretta interpretazione dell’espressione “documenti contabili aventi forza probatoria equivalente”.
All’origine delle quaestio iuris, in particolare, vi è stato il caso di concessione di finanziamento ad un soggetto giuridico, al fine di realizzare un immobile con materiali, strumenti e maestranze proprie. Incardinata la causa avente ad oggetto il predetto finanziamento e non essendo state prodotte in corso di causa, da parte dei beneficiari finali, fatture quietanzate, quale “prova della spesa”, insorgeva la questione interpretativa in ordine all’assolvimento dell’onere probatorio.
Operazioni cofinanziate da fondi strutturali: prova delle spese e requisiti
Giunti al terzo grado del giudizio, l’Organo di Nomofilachia ha ritenuto opportuno sollevare una questione di pregiudizialità, ai sensi dell’art. 267 del TFU, dinnanzi alla Corte di Giustizia UE. Interessanti le domande poste nell’ordinanza interlocutoria 8 Gennaio 2021, n. 101, di rimessione alla Corte Europea. Segnatamente, oggetto dell’ordinanza è la corretta interpretazione della locuzione “prova della spesa”, in riferimento ad operazioni cofinanziate da fondi strutturali e l’equiparabilità delle fatture a “documenti contabili equivalenti”. In particolare, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha richiesto alla Corte di Giustizia UE di pronunciarsi e rispondere ad alcuni quesiti pregiudiziali:
- Se le disposizioni del Regolamento europeo ostino ad una disciplina nazionale e regionale ad hoc ed ai conseguenti provvedimenti amministrativi attuativi, per il singolo caso sottoposto ad esame ( ovvero finanziamento concesso per realizzazione di immobile con materiali, strumenti e risorse proprie).
- In caso di risposta affermativa, se sia previsto un sistema di controllo della spesa oggetto del finanziamento da parte della Pubblica Amministrazione, costituito da: una preventiva qualificazione dei lavori da eseguire, sulla base di un prezzario regionale, relativo alle opere pubbliche e dal riferimento ai prezzi di mercato, periziati da un tecnico progettista, per le voci non previste dal prezzario di riferimento;
- Se, inoltre, sia prevista una successiva rendicontazione, con la presentazione della contabilità dei lavori, per mezzo di libretto delle misure e registro della contabilità, regolarmente firmati dal direttore dei lavori e dalla ditta beneficiaria e la verifica ed il riscontro di quanto eseguito, sulla base dei prezzi unitari, da parte di una Commissione di collaudo nominata dalla competente Autorità Amministrativa Regionale.
Le difficoltà di recepimento e di attuazione di fonti normative europee
Le questioni interpretative oggetto dell’ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia UE gettano luce sulle difficoltà di recepimento e di attuazione di fonti normative europee di rango regolamentare, a livello nazionale. In attesa di risposta da parte dell’Organo di Giustizia dell’UE, al fine di ridurre l’insorgenza di questioni giudiziarie interpretative a carattere pregiudiziale, si auspica un decentramento amministrativo delle funzioni di controllo, a livello nazionale, nonché una maggiore libertà agli Stati membri, quanto alle modalità di attuazione dei regolamenti europei, analogamente a quanto avviene per le direttive UE ( che vincolano gli Stati al raggiungimento di determinati obiettivi, lasciando libertà quanto ai mezzi e/o agli strumenti per la realizzazione degli stessi).