Come noto, esistono dei diritti che si trasferiscono con il testamento e altri che non è possibile trasmettere. Tra i primi abbiamo i diritti patrimoniali. Intanto la proprietà e gli altri diritti reali, sono esclusi invece uso, abitazione e usufrutto che scompaiono alla morte del defunto. Allo stesso modo non sono trasmissibili i rapporti non patrimoniali, come i diritti personalissimi (cioè i diritti della personalità) ma anche gli status familiari.
I tipi di successione ereditaria
Al momento e nel luogo della morte del soggetto si apre la successione ereditaria, che determina il passaggio del patrimonio attivo e passivo agli eredi. La successione può essere a titolo universale, e allora l’erede riceve tutto il patrimonio attivo e passivo del defunto. Oppure può essere a titolo particolare, ed allora il legatario riceve solo un determinato bene attivo dal defunto. Nel caso dell’erede questi deve accettare l’eredità, infatti subentra sia nell’attivo ma anche nel passivo del patrimonio del defunto. Invece, il legatario riceve automaticamente il bene lasciatogli, questo perché il bene è solo un attivo patrimoniale. Avrà, però, la capacità di rinunciare al lascito.
Esistono, poi, tre tipi di successione, quella testamentaria, quella legittima e quella necessaria. Nella prima il defunto ha fatto testamento e spartito il proprio patrimonio. Nella successione legittima, il testamento non c’è o è stato dichiarato invalido, come nel caso di incapacità a testare. E allora è la legge che divide i beni del defunto secondo propri criteri. La successione necessaria si attiva quando vi sia un testamento valido, ma il defunto viola le quote legittime necessarie spettanti agli eredi.
Oltre alla documentazione medica, ecco come gli eredi possono far valere l’incapacità a testare del defunto e invalidare il testamento anche olografo aprendo la successione legittima
Nel caso di successione testamentaria la legge richiede che il defunto sia capace nel momento in cui redige il testamento. Infatti, l’articolo 591 codice civile prevede che possono disporre testamento tutti quelli non dichiarati incapaci dalla legge. La norma prosegue statuendo che sono incapaci a testare i minori di età, gli interdetti per infermità mentale, ed infine i soggetti non interdetti nel caso in cui si provi che erano incapaci di intendere e volere al momento in cui fecero testamento.
La stessa norma prevede anche che in questo caso chiunque abbia interesse può impugnare in 5 anni il testamento. Come visto se non c’è testamento o è dichiarato invalido si apre la successione legittima. Sul punto, molto interessante una recente ordinanza della Corte di Cassazione, numero 39035 del 2021. Per i giudici, oltre alla documentazione medica, ecco come gli eredi possono far invalidare il testamento se il defunto era incapace di agire. Spiegano che l’incapacità a testare non va verificata solo in base ai documenti medici. È possibile, infatti, che gli interessati diano prova dell’esistenza di patologie del defunto attraverso dati fattuali diversi, ulteriori e indipendenti da risultanze mediche.
Approfondimento