Nozze annullate per l’emergenza: il rimborso si può chiedere

Nozze annullate per l’emergenza: il rimborso si può chiedere

Nozze annullate per l’emergenza: il rimborso si può chiedere?

L’esplosione dell’emergenza coronavirus e le misure adottate dal Governo hanno, ovviamente, provocato il caos per quanto riguarda viaggi prenotati, eventi e manifestazioni di ogni tipo.

Molteplici e diverse situazioni personali e giuridiche, delineate da un tratto comune: la difficoltà incontrata per rientrare in possesso delle spese sostenute, nonostante la gravità della situazione e l’emergenza in corso.

In Italia fino al 13 aprile, sono sospese tutte le funzioni religiose comprese le celebrazioni dei matrimoni.

Non resta, pertanto, che annullare il matrimonio e disdire le prenotazioni o decidere di posticipare la cerimonia.

Nozze annullate per l’emergenza: il rimborso si può chiedere

Molte coppie di spose hanno già deciso di posticipare la cerimonia accordandosi privatamente con il fioraio, il parroco, l’agenzia di viaggi ed il ristoratore.

Con questa soluzione, di certo, non perderanno i soldi anticipati a titolo di caparra.

Altre coppie, invece, hanno deciso di annullare il matrimonio rinviandolo a data da destinarsi e sono intenzionati a chiedere il rimborso delle spese anticipate e sostenute.

Impossibilità sopravvenuta e causa di forza maggiore

Premesso che non esiste una legge precisa sulle cause di forza maggiore, ma ci sono delle norme che consentono di appellarsi a questa clausola.

Il fondamento del diritto a chiedere il rimborso delle spese sostenute potrebbe rinvenirsi proprio nelle “cause di forza maggiore” derivanti dall’emergenza ossia a “fatti straordinari e imprevedibili” (all’art. 1467 del Codice civile).

Il contratto acquistato dagli sposi non può essere portato ad esecuzione a causa dei rischi connessi all’epidemia di coronavirus.

La situazione, pertanto, risulta giuridicamente inquadrabile nella sopravvenuta impossibilità di ricevere la prestazione per la quale è già stato corrisposto il prezzo o parte del prezzo con conseguente risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1463 c.c..

Il valore contrattuale

E’ tuttavia molto importante andare a rileggere il contratto che gli sposi hanno sottoscritto con i diversi fornitori dei servizi matrimoniali. Spesso la clausola inserita nel contratto riguarda proprio le cause di forza maggiore. In tal caso non è possibile richiedere il rimborso delle spese già sostenute.

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