Importanti novità sul Superbonus al 110% da parte dell’Agenzia delle Entrate su alcuni nodi da scogliere che, in alcuni casi, ha reso impossibile il beneficio. Il Fisco attraverso le risposte con interpelli ha chiarito come accedere al beneficio anche in casi limiti. I chiarimenti vertono su: condominio e il muro perimetrale; acquisto di immobili antisismici; incremento volumetrico dell’immobile con demolizione e ricostruzione; possibilità di accesso anche per la cooperativa edilizia. Esaminiamo le ultime novità sul Superbonus e la detrazione al 110% con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Detrazione maggiorata per interventi in condominio
L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti, per varie criticità, sugli interventi per accedere alla detrazione del 110%. Con l’interpello n. 68 del 1° febbraio 2021, ha chiarito quando alcuni interventi in condominio possono beneficiare della detrazione maggiorata. Nello specifico, ha precisato che gli interventi per la messa in sicurezza su un muro di contenimento rientrano negli interventi con la detrazione maggiorata, in quanto ritenuti parte comune.
Superbonus e casa antisismica
Nella risposta all’interpello n. 70 del 2 febbraio 2021, ha precisato la procedura corretta sugli acquisti di immobili antisismici. Nello specifico, coloro che acquistano un immobile antisismico possono beneficiare del Superbonus 110% solo se il rogito definitivo è firmato entro il 31 dicembre 2021.
Novità sul Superbonus e la detrazione al 110% con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 71 del 2 febbraio 2021, esamina il caso di demolizione e ricostruzione di un immobile considerando l’incremento volumetrico, considerando anche una parte interrata. L’AdE specifica che è possibile beneficiare della detrazione.
Infine, esamina, con risposta all’interpello n. 83 del 3 febbraio 2021, il caso di una cooperativa edilizia che chiedeva di accedere al Superbonus 110%. Nello specifico, il caso riguarda una cooperativa che aveva ceduto l’immobile ad un socia e si considerava come “cooperativa mista”.
L’Agenzia ha dato parere negativo, in quanto si tratta di un edificio con due proprietari e non si configura come condominio. Inoltre, l’Agenzia precisa che le parti comuni non appartengono alla cooperativa e, quindi, non sono oggetto di comunione.