Il nostro Governo durante l’emergenza epidemiologica ha previsto tante misure per sostenere le famiglie e consentire alle aziende di risollevarsi. Diversi infatti sono stati i Bonus previsti per numerose categorie di lavoratori. Si pensi al Bonus di 1.000 euro previsto per alcune categorie di lavoratori anche senza Legge 104. Nonché alle varie agevolazioni previste per i privati finalizzate a far partire il settore dell’edilizia.
Con la proroga dello stato di emergenza anche diverse misure sono state prorogate, in particolare nel settore del lavoro. A tal proposito l’INPS con il messaggio n. 1126 dell’11 marzo 2022 illustra le istruzioni operative che recepiscono le novità determinate da detta proroga. Ovvero, atteso il Decreto Legge n.221/21 che ha prorogato l’emergenza al 31 marzo, arrivano i chiarimenti sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa in smartworking. Ecco di seguito le novità dall’INPS su questa importante agevolazione.
Il D.L.n.221/2021, in ordine al riconoscimento della tutela previdenziale per i lavoratori fragili ha previsto la proroga per le sole attività svolte in modalità agile. Inoltre è stato adottato uno specifico Decreto interministeriale il 4 febbraio 2022 che ha individuato le patologie croniche con particolare connotazione di gravità. In presenza di tali patologie con scarso compenso clinico lo smartworking deve effettuarsi anche attraverso l’adibizione a diversa mansione. Quest’ultima dovrà ricomprendersi nella medesima categoria o area d’inquadramento. Tuttavia tale Decreto prevedeva la suddetta disposizione valevole fino al 28 febbraio 2022.
Novità dall’INPS su questa importante agevolazione ai titolari di legge 104 e lavoratori fragili fino al 31 marzo
La Legge n.11 del 18 febbraio 2022 di conversione del D.L. n. 221/2021, ha modificato tale disposizione prorogando il termine fino al 31 marzo 2022. Data quest’ultima oltre la quale dovrebbe cessare, ci si augura, lo stato d’emergenza. Pertanto la suddetta Legge è intervenuta disponendo la proroga fino al 31 marzo delle seguenti situazioni, in particolare:
- svolgimento dell’attività in smartworking dei lavoratori rientranti nella categoria dei soggetti in condizione di fragilità ai sensi del Decreto interministeriale del 4 febbraio 2022;
- nonché l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al periodo di ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica.
Mentre per quanto riguarda l’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia nulla è previsto. Pertanto ai fin i del riconoscimento della suddetta tutela previdenziale da parte dell’INPS, i termini rimangono quelli fissati al 31 dicembre 2021.
Infine gli oneri a carico dell’Istituto previdenziale dal 1°gennaio al 31 marzo 2022, sulla base delle tutele sopra descritte, saranno finanziate dallo Stato.
Pertanto gli uffici medico legali territorialmente competenti dovranno proseguire nella trattazione dei certificati trasmessi dai lavoratori. Mentre gli operatori amministrativi con funzione sanitaria dovranno provvedere all’acquisizione manuale degli eventuali certificati cartacei ricevuti. Le strutture territoriali INPS provvederanno all’istruttoria per la gestione delle pratiche a pagamento diretto.
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