Non sono soggette a tassazione IRPEF le vincite conseguite all’estero. Vediamo il perchè.
Premessa
Una delle principali motivazioni per cui si gioca è la volontà di vincere. E’ chiaro allora che la quota della vincita è un elemento determinante per il giocatore. Tuttavia, l’ammontare della vincita dipende anche dall’imposizione fiscale su quella vincita. Sarebbe dunque fondamentale impedire ogni fattore di illecita concorrenza. E, in tale direzione, andrebbe dunque assicurata una (quanto meno uguale) tassazione delle vincite dei giocatori. E questo a prescindere dal se tali vincite avvengano presso casinò esteri, non soggetti ad imposizione in Italia, o casinò nazionali, soggetti ad imposizione. Bisogna peraltro tenere presente che le vincite realizzate presso i concessionari italiani non sono in effetti soggette ad imposizione in capo al percettore della vincita.
Ma questo solo in quanto l’imposizione reddituale sui vincitori è sostituita dall’imposta sugli intrattenimenti, dovuta dallo stesso concessionario. Ma un’imposta, comunque, viene versata. Cosa che invece non accade, naturalmente, nel caso di soggetti privi di concessione in Italia. Differentemente da quelle italiane, le “case da gioco” estere non possono infatti fungere da “sostituti d’imposta”.
La discriminazione
La discriminazione, se le vincite presso case da gioco estere dovessero essere semplicemente esenti, sarebbe (rectius: è) dunque a carico delle case da gioco concessionarie. E, conseguentemente, dei giocatori che con tali case ottengono vincite. Le quali, a differenza di quelle senza concessione, pagano l’imposta unica, che, come detto, contiene a sua volta anche la parte di tassazione sulle vincite. Il tutto nasce dal fatto che la Commissione europea aveva richiamato l’Italia, in quanto le vincite conseguite all’estero erano soggette alle aliquote progressive IRPEF. Mentre, per quelle conseguite in Italia, l’imposta era assolta attraverso un prelievo alla fonte del 10 per cento, applicato in via sostitutiva. Il Legislatore, quindi, aveva due possibilità per risolvere il contenzioso. Includere tout court nell’IRPEF anche (tutte) le vincite avvenute nel territorio italiano. Oppure esentare sia le vincite italiane, sia quelle estere.
E, invece, si è lasciato il meccanismo impositivo sostitutivo sulle vincite sulle giocate italiane, esentando, di fatto, le vincite con gli operatori esteri. Tale contesto risulta peraltro ora aggravato anche dalla interpretazione data dalla Corte di Cassazione. La quale, con l’Ordinanza n. 13038 del 14/05/2021, ha ribadito che non sono soggette a tassazione IRPEF le vincite conseguite all’estero con case non concessionarie. Quanto meno in riferimento a vincite conseguite in Stati dell’Unione Europea. E questo anche ante 2016, cioè precedentemente alle modifiche introdotte a seguito del richiamo comunitario.
Conclusioni
Scelte del genere non appaiono strategiche. Né per l’economia nazionale, né per le casse erariali. La prima e più immediata soluzione (normativa e innovativa) potrebbe dunque consistere nell’imporre un monitoraggio obbligatorio sulle vincite conseguite all’estero. Con, a quel punto, obbligo di versamento di un’imposta corrispondente a quella subita, con meccanismo sostitutivo, sulle vincite nazionali.