Non solo pensione di invalidità, indennità di accompagnamento e assegno mensile ma l’INPS e l’assicurazione dovrebbero riconoscere anche un’altra ingente somma di denaro in questo caso

sede INPS

È noto come l’INPS o l’INAIL debbano riconoscere una serie di prestazioni assistenziali ai soggetti che si trovino in stato di bisogno. In caso di invalidità, malattia, vecchiaia e molte altre situazioni di fragilità intervengono questi Enti pubblici previdenziali. Esistono tanti tipi di prestazioni di assistenza erogabili. Abbiamo l’assegno mensile, l’indennità di accompagnamento e quella di malattia, l’assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità. Esistono, poi, molte altre prestazioni di questo tipo.

Quello che accumuna gli assegni degli Enti previdenziali in generale è, come ricordato, una situazione di necessità o debolezza del lavoratore. In un certo senso è simile il compito dell’assicurazione. Quando si verifica un incidente, dietro il pagamento del premio, l’assicurazione ripaga i danni riportati. La differenza maggiore tra Enti di previdenza e assicurazione è che i primi agiscono per soddisfare l’interesse pubblico alla previdenza sociale. Mentre è lo scopo di lucro che sostanzialmente muove le assicurazioni.

Le prestazioni degli Enti di previdenza e dell’assicurazione

In caso di incidente stradale è possibile che le prestazioni assistenziali dell’INPS/INAIL, quelle riparatorie dell’assicurazione e quelle risarcitorie del danneggiante si intreccino. Non è sempre, cioè, chiaro quali siano i rapporti tra le varie somme di denaro che spettano al danneggiato. Non solo pensione di invalidità, indennità di accompagnamento e le altre prestazioni dell’INPS, ma il danneggiato in caso di incidente ha diritto al risarcimento del danno.

A chiarire aspetti molto interessanti è intervenuta la Cassazione con l’ordinanza 11657 del 2022. La Corte ha spiegato che in caso di incidente stradale è possibile che il danneggiato riporti un infortunio. Questo infortunio dà diritto al danneggiato ad ottenere dall’INPS o dall’INAIL una serie di prestazioni economiche a titolo di invalidità. Allo stesso tempo il danneggiato ha anche diritto ad essere risarcito dal danno subito dall’assicurazione e dal danneggiante.

Non solo pensione di invalidità, indennità di accompagnamento e assegno mensile ma l’INPS e l’assicurazione dovrebbero riconoscere anche un’altra ingente somma di denaro in questo caso

Molti si chiedono se le prestazioni dell’INPS/INAIL vadano sottratte dal risarcimento del danno riconosciuto dal danneggiante e dalla sua assicurazione. La Cassazione spiega che il danno pagato dall’INPS o dall’INAIL ha normalmente uno scopo di tipo assistenziale e non risarcitorio. Nel senso che si riconoscono le prestazioni per l’esistenza della situazione di bisogno al fine di rispondere all’interesse pubblico alla previdenza sociale.

Mentre il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, va a risarcire un danno che il danneggiato ha concretamente subito. Questo vuol dire che se il danneggiato ha riportato delle menomazioni fisiche avrà diritto sia alle prestazioni INPS che al pieno risarcimento del danneggiante. Le prestazioni dell’INPS o dell’INAIL non vanno cioè scomputate dal risarcimento. Infatti, il danneggiante dovrà risarcire il danno non patrimoniale, quindi l’eventuale danno biologico subito dal danneggiato. E dovrà anche risarcire il danno patrimoniale, cioè la diminuita capacità lavorativa del danneggiato a seguito dell’incidente.

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