Non solo la percentuale di invalidità ma anche questi requisiti, per raggiungere il diritto a questo assegno mensile che permette di continuare a lavorare 

lavoratori invalidi

Gli invalidi sono tutelati dalla normativa soprattutto per quanto riguarda il lavoro. E se hanno possibilità di accesso anticipato alla pensione, ci sono anche misure che tutelano la permanenza in servizio. In alcuni casi, infatti, all’invalido spetta un assegno mensile anche se decide di continuare a lavorare. Questo per permettergli, se ne ha bisogno, di chiedere un orario di lavoro ridotto o per far fronte alle maggiori spese che deve ad affrontare.

L’assegno ordinario

Non solo la percentuale di invalidità per avere diritto all’assegno ordinario di invalidità. Viene, infatti, riconosciuto ai lavoratori che hanno una certificazione che attesti la perdita di almeno due terzi della capacità lavorativa. Il beneficio si calcola sugli effettivi contributi versati dal lavoratore al momento della richiesta. Proprio come una pensione.

Per potervi accedere è necessario aver versato almeno 5 anni di contributi all’INPS. E almeno 3 anni di questi contributi devono essere stati  versati nei 5 anni che precedono la presentazione della domanda. Questo fa capire, quindi, che si tratta di una misura destinata ai lavoratori. O al limite a chi ha smesso di lavorare da poco.

Quello da evidenziare è che all’agevolazione non possono accedere i lavoratori del pubblico impiego ma soltanto i dipendenti privati e i lavoratori autonomi.

Non solo la percentuale di invalidità ma anche questi requisiti, per raggiungere il diritto a questo assegno mensile che permette di continuare a lavorare

Come accennavamo in apertura dell’articolo, in ogni caso, non basta soltanto la percentuale di invalidità per avere diritto all’assegno ordinario. Il requisito sanitario richiesto, infatti, parla di perdita della capacità lavorativa superiore a due terzi, e non di percentuale di invalidità.

Cerchiamo di capire la differenza. Mentre l’invalidità civile viene riconosciuta sulla base della perdita di capacità lavorativa generale per l’assegno ordinario è diverso. Con la circolare  262 del 3 dicembre 1984 l’INPS chiarisca proprio il nuovo concetto di requisito sanitario.  Proprio con l’introduzione dell’assegno ordinario, infatti, si sostituisce la capacità di guadagnare con quella  di capacità. Ma riferita allo specifico ambito di lavoro del richiedente.

Di fatto, quindi, la perdita di capacità lavorativa si valuta ai fini della mansione e delle attitudini del lavoratore. E questo significa che mentre per un lavoratore il diritto all’assegno può essere riconosciuto, un altro ne potrebbe essere escluso. Prendiamo ad esempio un invalido che è costretto sulla sedia a rotelle. La sua condizione pregiudica un’eventuale lavoro manuale, come può essere il muratore, il facchino, l’addetto alle pulizie. Ma non sarebbe penalizzante, dal punto di vista lavorativo, per un impiegato, un addetto al call center, un insegnante, ad esempio.

Il riconoscimento del beneficio, fermo restando il possesso del requisito contributivo, dipende dal lavoro svolto.