A volte possono capitare degli episodi spiacevoli e di dubbio giusto e questo può verifcarsi in luoghi qualsiasi. Può accadere infatti che per gioco o per libido, si colga un’occasione favorevole per toccare il gluteo di un’inconsapevole avventrice. Tuttavia, Ci dispiace! Non si può palpeggiare il gluteo altrui, seppur fugacemente. Lo dice la Corte di Cassazione, in maniera chiara, con sentenza n. 31737/2020. Senonchè, gli Ermellini non ammettono equivoci, decidendo che: palpeggiare il gluteo, in modo rapido, senza che la vittima possa reagire o difendersi integra il reato di violenza sessuale, ex art. 609 bis, ultimo comma c.p.. Ma, cerchiamo di capire, nel dettaglio, come si è svolto il fatto sul quale è intervenuta la Cassazione.
La vicenda
La vicenda processuale è stata ricostruita grazie ad un testimone oculare, che è stato, poi, anche il “carnefice” dell’imputato. Quest’ultimo, infatti, passando vicino ad un gruppetto di ragazzini, aveva palpeggiato il sedere di una di loro. Senonchè, il testimone aveva inseguito l’uomo, che inizialmente aveva tentato di dileguarsi e poi aveva tentato di corromperlo, offrendogli del denaro. L’uomo, tuttavia, non ha desistito e ha chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine, facendo identificare il responsabile. A fronte di detto accertamento, la Cassazione, ha ribadito che, ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa. A tal fine, risulta del tutto indifferente che il contatto corporeo sia stato di breve durata o che la vittima sia riuscita o meno a sottrarsi all’azione.
Inoltre, non rileverebbe neppure che l’autore sia riuscito o meno ad ottenere la soddisfazione erotica ambita. Quindi, ne deriva che, ai fini della configurabilità del reato, l’agente sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell’atto, a prescindere dallo scopo concretamente perseguito. In conclusione, ci dispiace ma non si può palpeggiare il gluteo altrui, seppur fugacemente.