Non fate come Banksy: per tutelare l’autore di un’opera rimanere anonimi non è la scelta migliore. Dopo la sua sconfitta in tribunale le sue opere possono esser sfruttate commercialmente da chiunque.
L’autore ha chiesto all’ufficio per la proprietà intellettuale dell’Unione Europea di impedire a terzi lo sfruttamento economico, come marchio, del suo celebre “Lanciatore di Fiori”. L’artista ha voluto mantenere l’anonimato anche in Tribunale. Proprio l’impossibilità di ricondurre con certezza l’opera all’autore ha impedito il riconoscimento dei diritti d’autore al celebre, ma ignoto, Banksy.
Tra l’altro la Corte britannica attribuisce rilevanza anche al fatto che Banksy abbia dipinto le proprie opere in forma di murales. Quindi ha dipinto su muri di proprietà altrui e non su tele o supporti di sua proprietà. Anche questo, secondo i giudici, dimostrerebbe il dispregio dell’artista per la tutela dei diritti d’autore e le relative norme.
Banksy è un autore britannico, ma la vicenda avrebbe avuto epilogo differente in Italia?
Non fate come Banksy per tutelare l’autore di un’opera
In Italia il diritto d’autore è disciplinato dalla legge 633 del 1941. Sono protette tutte le opere dell’ingegno che abbiano carattere creativo, in qualunque modo o forma siano espresse e rappresentate. Non sembra quindi che per la legge italiana rappresenti un problema il fatto che l’opera sia espressa in forma di murales, su un muro di proprietà altrui.
La registrazione dell’opera non è necessaria per poter godere della tutela del diritto d’autore. Tuttavia, anche se in forma facoltativa, è presente un registro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel quale si può effettuare il cosiddetto “deposito dell’opera”. La registrazione dimostra, fino a prova contraria, che l’opera a quella certa data esiste ed è stata pubblicata.
Tutti i diritti che la legge riconosce all’autore
Tra tutti i diritti che la legge riconosce all’autore oggi ci interessa particolarmente il caso dell’autore anonimo.
La legge italiana sul diritto d’autore afferma che l’autore di un’opera ha sempre diritto di rivelarsi pubblicamente per ottenere in giudizio il riconoscimento della sua qualità. Lo prevede l’art. 21 della legge 633 del 1941.
Quindi, come nel caso inglese, anche in Italia il giudice avrebbe dovuto conoscere l’identità dell’autore per poterlo individuare come autore di quella specifica opera. Tuttavia è anche vero che l’editore deve obbligatoriamente mettere in vendita il romanzo in forma rigorosamente anonima se questa prescrizione è stata prevista nel contratto.
Tutti ricordiamo un recente esempio italiano: una scrittrice ha pubblicato alcuni romanzi sotto pseudonimo. Da quei romanzi è nata una plurima serie televisiva, senza che a tutt’oggi il vero nome dell’autrice resta ignoto.
In Italia, pertanto, il desiderio di anonimato dell’autore non impedisce la tutela dei diritti dell’autore stesso né l’esclusiva di sfruttamento economico dell’opera stessa. Indubbiamente, però, anche in Italia è necessario che i giudici abbiano certezza circa il collegamento tra l’opera e colui che se ne affermi autore. Collegamento che, in caso di richiesta di anonimato, non deve essere rivelato al pubblico.