Fino al 31 dicembre di questo anno è ancora attivo il bonus facciate. Non dimenticate questo bonus, perché per alcuni edifici il Superbonus 110% può essere impossibile da raggiungere. Allora non perdete l’occasione, comunque molto vantaggiosa delle facciate con sgravio del 90%. Purtroppo la scadenza è vicina perché si tratta di quella facilitazione introdotta con la Legge 160 del 2019. Riguarda i beni ubicati in zona A o B ai sensi del DM n. 1444/1968.
Apriamo subito segnalandovi un importante chiarimento dell’Agenzia delle Entrate rispetto alla definizione di “facciate di edificio non visibile dalla strada”. Con la risposta 418 del 29 settembre l’Agenzia si è espressa sul quesito posto da un cittadino. Chiedeva il contribuente se la norma intendesse dire che il bonus riguarda solo le facciate visibili dalla strada, e non viene riconosciuto per le facciate senza affaccio sulla pubblica via. Oppure se la norma intenda dire che rientrano nel bonus solo le pareti esterne, tutte teoricamente visibili dalla strada, ma non quelle interne.
Non dimenticate questo bonus
La risposta, fortunatamente, è chiara. Dice l’Agenzia che la detrazione spetta per i lavori eseguiti su tutto il perimetro esterno visibile dell’edificio. Quindi sia sulla facciata anteriore e principale che sugli altri lati dell’immobile. Peraltro l’Agenzia rinvia, anche per altri chiarimenti che fossero necessari, alla propria circolare attuativa 2/E del 14 febbraio 2020.
Non si può accedere al bonus solo per i lavori di ripristino alle facciate interne dell’edificio, che non sono in alcun modo visibili dall’esterno. Quindi niente bonus per le facciate di chiostre interne o cortili, a meno che non siano comunque in qualche modo visibili dall’esterno.
Il requisito della visibilità delle facciate coperte da bonus è assolutamente necessario ed irrinunciabile. Quindi se siete proprietari di una villetta libera su 4 lati collocata alla fine di una strada privata potreste non essere ammessi al bonus. Se la strada che porta a casa vostra è privata, infatti, manca il requisito della visibilità dalla pubblica via. Il medesimo immobile situato lungo una strada pubblica, invece, sarebbe certamente ammesso alla detrazione per i lavori a tutte e 4 le facciate.